Rito abbreviato contabile e verifica del pagamento ai fini della definizione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 38 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., il giudice deve verificare che il pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione sia avvenuto nel termine fissato e che l’amministrazione creditrice ne abbia effettivamente incassato l’importo. La sola prova del versamento da parte del convenuto non è sufficiente: occorre la documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’incasso. Accertati il carattere tempestivo del pagamento e la sua corretta destinazione, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e il giudice dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. La regolarità della documentazione è verificata con l’adesione del pubblico ministero contabile.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il convenuto per il pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di complessivi euro 14.079,64, di cui euro 9.079,64 a titolo di danno patrimoniale ed euro 5.000,00 a titolo di danno all’immagine. La pretesa si fondava su una condotta penalmente rilevante accertata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, posta in essere dal convenuto, appartenente alla Guardia di Finanza, tra il gennaio 2016 e il marzo 2017.

Il convenuto si è costituito chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante il pagamento del 50% del danno quantificato, pari a euro 7.039,82, con parere favorevole della Procura contabile. Con decreto n. 27/2023 il Collegio ha accolto la richiesta, determinato la somma dovuta e fissato in trenta giorni il termine per il versamento, con onere di depositare la documentazione attestante il pagamento. All’udienza del 17 gennaio 2024, risultando provato il versamento ma non l’incasso da parte dell’amministrazione, il giudizio è stato rinviato per la verifica.

La Motivazione della Corte

La questione attiene ai presupposti di definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e, in particolare, all’onere probatorio gravante sul convenuto che abbia optato per tale modulo deflattivo. La Corte verifica la corrispondenza tra la somma determinata con il decreto di ammissione e quella effettivamente versata, nonché la tempestività del pagamento rispetto al termine assegnato.

Il Collegio rileva che dagli atti risultava la documentazione comprovante il pagamento, ma non quella attestante l’avvenuto incasso da parte dell’amministrazione della somma indicata con il decreto n. 27/2023. Da qui il rinvio dell’udienza per la verifica del requisito mancante, secondo una lettura rigorosa dell’onere documentale posto a carico del convenuto.

All’esito dell’istruttoria la Corte riscontra l’avvenuto tempestivo pagamento, comprovato dalla quietanza trasmessa dalla Guardia di Finanza con la ricevuta del versamento all’erario e dalla quietanza della Tesoreria Centrale, entrambe riferite alla medesima somma di euro 7.039,82. La regolarità e l’adeguatezza di tale documentazione sono state verificate con l’adesione del pubblico ministero contabile nella camera di consiglio.

Sussistono pertanto i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La Corte definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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