Obbligo di resa del conto giudiziale per gli agenti della riscossione IRESA (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 22 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le società concessionarie incaricate della riscossione e del riversamento di un tributo regionale assumono la qualità di agenti contabili della Regione e sono pertanto soggette all’obbligo di resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. Tale obbligo, di rango costituzionale ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost., non può essere derogato da una legge regionale né dalle convenzioni stipulate con l’ente impositore. L’art. 139, terzo comma, cod. giust. cont. consente di adeguare con legge statale o regionale le sole modalità di presentazione del conto, non di escluderne l’obbligo, e comunque nel rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato. La trasmissione di flussi informativi o di rendiconti convenzionali non sostituisce il rendiconto giudiziale.

Il Fatto

La Procura regionale chiedeva alla Sezione giurisdizionale di assegnare alle società di gestione degli aeroporti di Napoli Capodichino e di Salerno, nonché ai concessionari della riscossione coattiva, un termine per la presentazione del conto relativo all’IRESA, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili disciplinata dai commi da 169 a 177 dell’art. 1 della legge regionale Campania n. 5/2013, per le annualità dal 2014 in poi.

Con il decreto monocratico n. 28/2025 la richiesta veniva respinta, sul presupposto che i flussi trimestrali dei gestori contenessero già i dati necessari alla verifica del tributo e che il conto giudiziale risultasse duplicativo. La Procura proponeva quindi ricorso in opposizione ex art. 142 cod. giust. cont., contestando la violazione degli artt. 18, lett. a), e 137 e seguenti del medesimo codice e sostenendo l’indisponibilità dell’obbligo per legge regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento del tributo: l’IRESA, istituita dalla legge n. 342/2000 e trasformata in tributo proprio regionale dall’art. 8 del d.lgs. n. 68/2011, ha gettito vincolato e viene pagata alla società di gestione aeroportuale, mentre la Giunta regionale definisce con convenzione modalità e tempi dei riversamenti e dei flussi informativi.

Su questa base la Sezione richiama la propria sentenza n. 9/2025, resa in materia di imposta di sbarco, e ne fa proprie le conclusioni: l’attività di riscossione di un tributo ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di riversamento ha natura pubblicistica; chi riscuote e riversa assume la funzione di agente contabile. Il principio di necessarietà del rendiconto, già affermato dalla Corte cost. n. 114 del 1975, impedisce a chiunque abbia maneggio di denaro pubblico di sottrarsi al dovere di rendicontazione.

La Corte respinge l’argomento difensivo fondato sull’art. 139, terzo comma, cod. giust. cont.: adeguare le modalità di presentazione del conto alle esigenze delle singole amministrazioni è cosa diversa dall’escludere l’obbligo, e lo stesso comma impone il rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato. La legge regionale può dunque dettare forme e tempi, non cancellare il rendiconto dinanzi al giudice contabile.

Quanto alle singole posizioni, l’eccezione di prescrizione di MUNICIPIA è infondata: il termine decennale dell’art. 2946 cod. civ. decorre dal 2014 e il ricorso è stato depositato nel 2024, quindi entro il decennio. L’Agenzia delle Entrate e della Riscossione va invece estromessa per difetto di legittimazione passiva, essendole i carichi IRESA stati affidati solo dal 2024. Per GESAC, che ha nuovamente trasmesso i conti 2023 e 2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso in opposizione è quindi accolto per il resto: la Sezione assegna trenta giorni per la presentazione del conto relativo agli anni dal 2014 al 2022, con successivo termine alla Regione, e prevede la compilazione d’ufficio a spese dell’agente inottemperante, con possibile sanzione pecuniaria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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