Recupero dell’indebito pensionistico oltre il termine annuale: irripetibilità per decorso del tempo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 101 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebiti pensionistici derivanti dal superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla l. n. 335/1995, l’obbligo dell’INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi del pensionato sorge solo in presenza di dati reddituali certi e completi. Per i redditi diversi da quelli da pensione, l’onere comunicativo del beneficiario si intende assolto con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria. La scansione temporale prevista dall’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 va intesa nel senso che la verifica deve essere effettuata entro l’anno civile in cui l’Istituto ha avuto conoscibilità del reddito e il recupero deve essere richiesto entro l’anno successivo, a prescindere dallo stato soggettivo del percettore. Decorso tale termine, la ripetibilità dell’indebito è condizionata alla sussistenza della buona fede del percipiente.

Il Fatto

La contribuente, titolare di pensione di reversibilità, aveva ricevuto dall’INPS diverse comunicazioni di recupero di somme indebitamente percepite per il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. La ricorrente aveva eccepito la tardività delle richieste restitutorie, evidenziando di aver sempre assolto agli obblighi dichiarativi e di versare in stato di buona fede. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando irripetibili gli indebiti oggetto di comunicazioni successive al termine annuale e condannando l’INPS alla restituzione delle somme trattenute, con esclusione del solo recupero relativo a un periodo in cui la comunicazione era intervenuta nello stesso anno di erogazione della prestazione. L’INPS ha proposto appello, deducendo la tempestività del recupero in ragione dei tempi tecnici necessari per acquisire i dati reddituali dall’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e gli obblighi di comunicazione gravanti sul beneficiario del trattamento di reversibilità, nonché la giurisprudenza delle Sezioni riunite secondo cui la mancata comunicazione dei redditi non può creare un legittimo affidamento del percettore nella correttezza del trattamento. Con riferimento ai redditi diversi da quelli da pensione, il Collegio rileva che l’onere comunicativo si intende assolto con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78/2010.

La Corte condivide l’orientamento del giudice di legittimità, richiamato anche dalle altre sezioni centrali d’appello, secondo cui il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. La verifica deve essere effettuata per ciascun anno civile e il recupero deve avvenire entro l’anno successivo a quello della conoscibilità del reddito da parte dell’Istituto, secondo la scansione temporale di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, utilizzato come criterio di orientamento per la valutazione dei tempi tecnici necessari.

Applicando tali princìpi al caso concreto, la Corte osserva che le comunicazioni di recupero impugnate risultano emesse oltre il termine annuale. Per ogni annualità, l’INPS aveva avuto conoscibilità dei maggiori redditi dichiarati dal contribuente nell’anno di presentazione della dichiarazione e avrebbe dovuto effettuare la verifica entro lo stesso anno e richiedere il rimborso entro l’anno successivo, mentre le note di contestazione risultano inviate ben oltre tale scadenza. La Corte precisa inoltre che i redditi da pensione, sempre rilevabili dal Casellario centrale dei pensionati, sono conoscibili dall’Istituto sin dal momento della liquidazione e non hanno comunque influito sulla formazione dell’indebito in questione.

La Corte respinge quindi la tesi dell’INPS secondo cui il termine dovesse decorrere solo dal momento dell’acquisizione telematica dei dati reddituali, ritenendo che tale interpretazione vanifichi la scansione temporale voluta dal legislatore a presidio della posizione del pensionato. L’appello è rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, con condanna dell’Istituto alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 800,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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