Cumulo gratuito e contributi da casse professionali nel calcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 49 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012 impone di computare tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni indicate dal comma 239, compresi gli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, ai fini della verifica del requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 previsto dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995. Il cumulo gratuito opera senza distinzioni tra enti previdenziali, purché si tratti di contribuzione obbligatoria. La circolare INPS n. 140/2017, nella parte in cui esclude le casse professionali dal computo, contrasta con la normativa richiamata. Il richiamo all’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 non esclude la rilevanza delle contribuzioni antecedenti versate presso le casse private.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dall’1/3/2019 di una pensione anticipata liquidata dall’INPS – Gestione dipendenti pubblici col sistema misto in cumulo di contributi, ha chiesto il ricalcolo integrale con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Assumeva di poter far valere al 31/12/1995 almeno diciotto anni di contributi, computando il riscatto della laurea accolto dall’ENPAM per ulteriori 156 settimane settimanali, oltre alle 78 già riscattate.

L’INPS si è opposta richiamando la propria circolare n. 140 del 12.10.2017: ai fini dell’anzianità al 31/12/1995 rileverebbe la sola contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive, non quella delle casse professionali. La causa, già declinata dal Tribunale di Verbania, è giunta alla Corte dei conti in riassunzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. In presenza di frammentazione previdenziale, spetta al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell’unica pensione anche la cognizione sull’eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12863/2020 e n. 10455/2008.

Nel merito, è pacifico che l’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 riconosce il calcolo interamente retributivo a chi al 31/12/1995 vanti diciotto anni di contributi, computandosi anche quelli da riscatto di laurea. Il nodo interpretativo riguardava i commi 239 e 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, istitutivi del cumulo gratuito.

Il comma 246 stabilisce che per determinare l’anzianità rilevante ai fini del sistema di calcolo si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni del comma 239. L’interpretazione letterale e sistematica impone di computare ogni contribuzione obbligatoria non coincidente, senza distinzioni tra enti. Il legislatore, se avesse voluto escludere talune gestioni, lo avrebbe indicato espressamente.

Il richiamo all’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 non smentisce questa lettura: la norma si limita a fissare il criterio contributivo per le anzianità dal 2012 e non esclude la rilevanza delle contribuzioni antecedenti presso le casse private. Da qui il giudizio di contrasto della circolare n. 140/2017 con la normativa primaria, con richiamo a numerosi precedenti della stessa Corte e del giudice ordinario.

Accertato che il ricorrente ha versato prima del 31/12/1995 almeno diciotto anni di contributi presso l’ENPAM, ente inserito nell’elenco del d.lgs. n. 509/1994, la Corte ha accolto il ricorso e condannato l’INPS alla riliquidazione con il sistema retributivo per la quota di propria competenza, con il limite del 31/12/2011, oltre agli accessori ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Spese compensate per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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