Divieto di cumulo e ripetizione dell’indebito pensionistico: irrilevante la buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 47 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di ratei pensionistici indebitamente corrisposti per violazione del divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio, trovano applicazione le regole generali sulla ripetizione dell’indebito di cui agli artt. 2033 e segg. cod. civ., e non la disciplina dettata dall’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 né quella degli artt. 52 l. n. 88/1989 e 13 l. n. 412/1991, che presuppongono un provvedimento pensionistico modificato o revocato per errore dell’ente. In simile fattispecie la buona fede e il legittimo affidamento del percettore non integrano cause di irripetibilità, essendo incompatibili con la contraddizione di tutelare contemporaneamente, per il medesimo rapporto, retribuzione e pensione. Il recupero operato dall’ente previdenziale costituisce quindi atto conforme ai principi dell’indebito oggettivo.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di un ente montano fino al 16 settembre 2016, è stato collocato in quiescenza con trattamento pensionistico di anzianità dal giorno successivo e, con la stessa decorrenza, ha assunto un incarico dirigenziale a tempo determinato presso una struttura sanitaria. L’INPS, con provvedimento del 5 giugno 2019, ha sospeso il trattamento pensionistico ritenendo che il nuovo rapporto costituisse continuazione o derivazione del precedente, con conseguente violazione del divieto di cumulo, e ha chiesto la restituzione di euro 201.231,10 a titolo di indebito.
Il primo giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso. La Sezione di appello, con sentenza n. 216/2023, ha respinto il primo motivo e accolto il secondo, rinviando al primo giudice per nuovo esame in ordine alla recuperabilità delle somme e alla rilevanza del legittimo affidamento. Il ricorrente non ha riassunto il giudizio nel termine trimestrale e ha poi riproposto la domanda, limitata al motivo non coperto dal giudicato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice affronta la mancata riassunzione nei termini. L’art. 199, comma 3, c.g.c. impone il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o comunicazione della sentenza d’appello, e l’art. 111, comma 1, c.g.c. prevede l’estinzione del processo in caso di inerzia. Il comma 5 della stessa disposizione stabilisce però che l’estinzione non estingue l’azione: permangono perciò gli effetti del giudicato di merito formatosi, secondo il richiamo a Cass. civ. Sez. II n. 21469/2018 e Cass. civ. Sez. III n. 10337/2024. Richiamato l’art. 393 cod. proc. civ. come espressione di un principio generale, il ricorso è dichiarato ammissibile.
Nel merito, la Corte rileva che l’appello pensionistico è consentito solo per motivi di diritto (art. 170 c.g.c.) e che la sentenza di rinvio conserva effetto vincolante. Il primo motivo è ormai coperto dal giudicato, essendo stata confermata la sussistenza del divieto di cumulo ex art. 4 d.P.R. n. 758/1965. Resta da esaminare la questione della ripetibilità.
Il giudice qualifica l’indebito come estraneo sia alla disciplina del conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva ex art. 162 d.P.R. n. 1092/1973 e ai principi delle SS.RR. nn. 2/2012, 7/2007 e 8/2008, sia alle norme sulla revoca o modifica del provvedimento pensionistico per errore ex artt. 203 e segg. d.P.R. n. 1092/1973. La vicenda riguarda invece la reviviscenza del servizio, ossia la ripresa del rapporto in costanza di pensione.
Ne deriva l’inapplicabilità degli artt. 52 l. n. 88/1989 e 13 l. n. 412/1991 richiamati dal ricorrente. La giurisprudenza contabile citata (Sez. III App. n. 77/2020, n. 144/2019, n. 63/2022) esclude che buona fede o affidamento impediscano la ripetizione. La Corte sottolinea inoltre che un dirigente, per cultura e formazione, non può invocare l’ignoranza della normativa sul divieto di cumulo. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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