Partecipazione di enti pubblici a CER in forma cooperativa con osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 58 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa da parte di enti pubblici resta soggetta all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, non derogato dalla disciplina sulle CER di cui al d.lgs. n. 199/2021. Il rapporto tra i due plessi normativi non si configura come regola-eccezione né l’avvicendamento nel tempo ne determina implicita abrogazione. Del pari, l’identità delle motivazioni adottate dai singoli enti aderenti non surroga l’obbligo di trasmissione delle rispettive delibere alla Corte dei conti, né esonera dalla motivazione analitica calibrata sulla specifica posizione di ciascun socio. La natura plurisoggettiva e il principio di porta aperta propri della CER possono tuttavia assorbire i profili di differenziazione, ove dall’istruttoria emerga l’utilità della partecipazione rispetto alla posizione specifica dell’ente.
Il Fatto
Un consorzio dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano ha promosso la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, trasmettendo alla Sezione regionale di controllo la delibera della propria assemblea generale, con lo studio di fattibilità, la bozza di statuto e di atto costitutivo.
All’iniziativa hanno aderito, quali soci fondatori, enti pubblici — sei comuni e una camera di commercio — oltre a due operatori economici privati. Le delibere di adesione degli enti hanno riprodotto le medesime motivazioni e richiamato il medesimo business plan. L’ente capofila ha chiesto il parere della Corte dei conti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da una precisazione procedurale: il ruolo di soggetto capofila non esonera i singoli enti dalla trasmissione delle proprie delibere consiliari ai fini dell’attivazione del controllo ex art. 5 TUSP. L’invio unitario, pur utile per un quadro conoscitivo d’insieme, non può surrogare un adempimento che compete a ciascun ente-socio, anche perché il termine di sessanta giorni decorre per ciascuno dalla rispettiva ricezione.
Sul piano soggettivo, la Corte afferma la legittimazione del consorzio, assimilabile agli enti pubblici territoriali e soggetto all’art. 5 TUSP, nonché della camera di commercio, ente pubblico dotato di autonomia funzionale. Sul piano oggettivo, gli atti costituiscono espressione della volontà di costituire ex novo un organismo societario e rientrano nell’ambito del controllo.
Quanto ai vincoli finalistici, la Sezione ribadisce che le finalità meritorie delle CER non bastano a suffragare un’adesione non ponderata. L’ente deve verificare l’infungibilità del modello societario rispetto ad alternative, secondo l’interpretazione restrittiva consolidata. La circostanza che la disciplina sulle CER sia successiva al TUSP non giustifica alcuna attenuazione dell’onere motivazionale: il d.lgs. n. 199/2021 non deroga agli stringenti presupposti posti dal legislatore del 2016.
La Corte riconosce che le delibere esternano in modo sufficientemente adeguato le ragioni della scelta, valorizzando l’autonomia patrimoniale perfetta e la responsabilità limitata dei soci propri della forma cooperativa. Nondimeno, rileva l’omessa valutazione circa l’esistenza di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile, profilo da esaminare nei piani di revisione periodica. Analogamente, dovrà essere motivata la partecipazione dei comuni tanto in via diretta quanto per il tramite del consorzio, e verificato il mantenimento dei presupposti della partecipazione.
Sul piano economico-finanziario, la Sezione giudica adeguato il business plan, che delinea scenari di crescita, pur segnalando talune incongruenze, chiarite in istruttoria. La sostenibilità soggettiva non desta criticità per il modesto valore della quota e l’assenza di ulteriori esposizioni, essendo gli investimenti riservati a soci privati sovventori. La Corte rende quindi parere positivo, con le osservazioni formulate, auspicando il monitoraggio sulla gestione e una partecipazione proattiva degli enti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.