Il gestore di struttura ricettiva non è agente contabile: difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 141 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146/2021, che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, il gestore di una struttura ricettiva è qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile. L’obbligo di versamento dell’imposta ha natura esclusivamente tributaria, con la conseguenza che le controversie relative all’omesso riversamento appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, non già a quella del giudice contabile.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto citava in giudizio la società Laguna S.r.l., in liquidazione giudiziale, e i suoi legali rappresentanti pro tempore, tra cui l’odierno appellante, per sentirli condannare per il danno derivante dal parziale o omesso riversamento al Comune di Venezia dell’imposta di soggiorno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Il giudice di primo grado, la Sezione giurisdizionale per il Veneto, nel dichiarare la giurisdizione del giudice contabile, accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento in favore del Comune della somma di € 315.638,57.

La Motivazione della Corte

Avverso tale sentenza, l’appellante proponeva gravame, deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Questa Sezione centrale, nell’accogliere il motivo, ha inteso dare continuità al mutamento di orientamento della Suprema Corte di Cassazione, segnato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026. Tale pronuncia, nel riparto di giurisdizione riguardante le liti sull’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore come responsabile d’imposta, operata dal comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, ha fatto venir meno quel silenzio normativo che aveva reso necessario il ricorso alla figura dell’agente contabile. La nuova veste, definita dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, sposta il fondamento della responsabilità del gestore dal maneggio del denaro pubblico alla solidarietà passiva per l’intero tributo dovuto dal cliente, rendendo l’obbligazione di natura esclusivamente tributaria.

La Corte ha altresì precisato che la circostanza che i regolamenti comunali demandino al gestore una serie di adempimenti non assume rilievo dirimente per la persistente qualifica di agente contabile. La responsabilità del gestore, quale responsabile d’imposta, è calibrata sull’imposta dovuta dal cliente, prescindendo dall’effettiva riscossione e salvo il diritto di rivalsa, elemento che lo distingue nettamente dall’agente contabile.

Alla luce di questo nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, dovendosi riconoscere la funzione nomofilattica della Suprema Corte, il Collegio ha accolto l’appello e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario. Quanto alle spese, l’oscillazione giurisprudenziale esistente alla data della pronuncia gravata ha giustificato la loro compensazione per entrambi i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *