Cessazione materia del contendere e compensazione per errato calcolo nucleo familiare (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 4 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente, intervenuta in corso di causa ad opera dell’ente previdenziale, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone la verifica effettiva dell’integrale definizione della domanda, sicché il giudice può richiedere chiarimenti analitici sui calcoli posti a base dell’erogazione. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione quando la domanda sia stata definita solo dopo la proposizione del ricorso, ma le contestazioni del ricorrente avverso il quantum corrisposto si rivelino infondate per un errore dello stesso ricorrente nella individuazione della composizione del nucleo familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di azienda municipalizzata e titolare di pensione pubblica con decorrenza dal 1° maggio 2020, aveva presentato domanda di trattamento di famiglia in relazione alla figlia minore, chiedendo la decorrenza dalla stessa data. La domanda era rimasta senza riscontro, come pure il successivo ricorso amministrativo avverso il silenzio dell’INPS.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla prestazione per il periodo dal 1° maggio 2020 al 28 febbraio 2022, quantificandola in una somma complessiva. L’INPS si è costituito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo corrisposto con la pensione di febbraio 2022 gli arretrati, calcolati sui redditi familiari degli anni 2018, 2019 e 2020.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che la definizione della pretesa era intervenuta in corso di causa. La domanda del ricorrente risultava infatti soddisfatta mediante la corresponsione degli arretrati, con la sola eccezione di un importo relativo al mese di maggio 2020, per il quale l’INPS ha precisato che sarebbe stato erogato unitamente alla rata di pensione di novembre 2023.
Poiché la verifica dell’effettiva definizione richiedeva un controllo puntuale, con ordinanza del 6 giugno 2023 il giudice ha assegnato all’INPS il termine per depositare una nota analitica esplicativa dello sviluppo e delle modalità dei calcoli, redatta dal dirigente competente, e al ricorrente il termine per le osservazioni.
All’esito, il ricorrente ha contestato gli importi, sostenendo che il nucleo familiare comprendesse quattro persone e non tre. All’udienza del 5 dicembre 2023 la difesa del ricorrente ha però riconosciuto la correttezza dei calcoli dell’INPS e ha chiesto la declaratoria di cessazione con condanna alle spese. L’INPS ha aderito alla cessazione, chiedendo la compensazione in ragione dell’errore di calcolo del ricorrente, che aveva ricompreso nel nucleo familiare anche la figlia maggiorenne.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria, come del resto concordemente richiesto dalle parti. Quanto alle spese, ha ravvisato giusti motivi di compensazione: da un lato la domanda è stata definita successivamente alla proposizione del ricorso, dall’altro le contestazioni sul quantum si sono rivelate effettivamente infondate, avendo il ricorrente erroneamente ricompreso nel nucleo familiare, ai fini del calcolo, anche la figlia maggiorenne.
Nota della Redazione
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