Responsabilità contabile del consulente esterno per revoca di finanziamenti comunitari (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 75 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato titolare di un appalto di servizi, inserito funzionalmente nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione e incaricato della gestione di attività di interesse pubblico, è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti in virtù del rapporto di servizio, restando irrilevante il titolo del rapporto. Egli risponde a titolo di colpa grave del danno da revoca di finanziamenti comunitari quando, in qualità di esperto del settore, abbia contribuito alla predisposizione e all’attuazione di affidamenti diretti in violazione dei principi di evidenza pubblica. Il danno, accertato nei mandati di pagamento, è quantificato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., tenendo conto dei controlli di primo livello tardivi e dei vantaggi conseguiti dalla collettività.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato due convenuti — il titolare di uno studio professionale, affidatario dell’appalto di servizi per la gestione di un Programma integrato territoriale, e il Segretario generale dell’Unione dei comuni, con funzioni di RUP — chiedendo la condanna al pagamento di oltre un milione di euro. La somma corrisponde alla revoca parziale di finanziamenti comunitari (FESR, FEASR e FSE), disposta dalle Autorità di gestione e di audit all’esito di controlli che avevano rilevato plurime irregolarità.
Il contratto originario, del valore di 41.400,00 euro, era lievitato fino a oltre 1.800.000,00 euro attraverso successivi affidamenti diretti al medesimo professionista, qualificati come atti collegati. Due sentenze del Tribunale di Milano, passate in giudicato, avevano respinto i ricorsi dell’Unione avverso i provvedimenti di revoca, confermandone la legittimità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha ribadito la propria giurisdizione anche nei confronti del privato. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 19452/2024 e n. 1782/2022, il Collegio ha osservato che assume rilievo la sola relazione funzionale che inserisce il soggetto nell’apparato organizzativo dell’ente, indipendentemente dal titolo. Nel caso concreto, il servizio appaltato comprendeva la progettazione di dettaglio, la programmazione finanziaria, la gestione operativa e la rendicontazione, sostituendosi il professionista nelle attività tipicamente pubblicistiche.
Nel merito, la Corte ha accertato l’antigiuridicità oggettiva delle condotte. Il valore del contratto aveva superato in misura straordinaria l’importo presunto posto a base di gara: una volta indicato un valore, l’amministrazione è tenuta ad attenervisi, e il superamento impone una nuova gara, in ossequio agli artt. 2, 29 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006. La Corte ha inoltre rilevato l’assoluta indeterminatezza del bando, l’affidamento di servizi complementari senza regolare contratto, la definizione dei progetti a posteriori ad opera dello stesso aggiudicatario e un eccesso di delega in suo favore.
Il Collegio ha escluso che il principio del risultato introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 possa sanare le illegittimità, poiché esso opera nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il giudicato delle sentenze milanesi è stato utilizzato come mezzo di prova liberamente apprezzabile.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato la colpa grave di entrambi i convenuti. La responsabilità dei controlli tardivi e superfici di primo livello non interrompe il nesso causale, poiché non integra una causa sopravvenuta autonoma sufficiente a provocare l’evento. Il danno è stato quantificato equitativamente, tenendo conto dei vantaggi conseguiti dalla comunità e delle carenze di organico, con condanna di ciascun convenuto al pagamento di 50.000,00 euro, oltre interessi legali e spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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