Pensione privilegiata: onere di provare la gravosità eccezionale del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 35 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria presuppone, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che l’infermità sia ascrivibile a una delle categorie della tabella A e sia determinata da fatti di servizio, anche quali concause efficienti e determinanti. Quando la patologia sia insorta o si sia aggravata per cause non riconducibili al servizio, grava sul ricorrente l’onere di provare specificamente disagi ambientali gravosi e prolungati, notevolmente eccedenti quelli ordinariamente richiesti al personale militare. Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha carattere annullatorio del provvedimento impugnato, ma verte sull’accertamento nel merito della spettanza del trattamento. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio compiuto in sede di equo indennizzo non è definitivo ai fini della pensione privilegiata, poiché il principio di unicità dell’accertamento è stato introdotto solo dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio, ha chiesto la pensione privilegiata ordinaria per la menomazione funzionale del ginocchio sinistro, riconducendola a due traumi distorsivi in servizio, del 1989 e del 2019, già riconosciuti dipendenti da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. Ha impugnato il provvedimento di diniego dell’INPS e i decreti del Comando Generale dell’Arma che non hanno riconosciuto la dipendenza dell’infermità condropatia femoro-rotulea con lesione completa LCA e meniscopatia mediale.

Il ricorrente ha inoltre prospettato tale complesso patologico quale aggravamento dovuto alle condizioni di servizio, chiedendo in via subordinata una CTU medico-legale. L’INPS si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza del nesso causale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha escluso che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sia parte del giudizio. La nota illustrativa depositata insieme alla documentazione non integra un atto di intervento e le domande in essa contenute sono da considerarsi tamquam non essent. Di conseguenza, la domanda di condanna di tale Amministrazione alle spese è manifestamente inammissibile.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la pensione di privilegio presuppone l’inabilità per menomazioni ascrivibili alla tabella A e determinate da fatti di servizio, anche come concausa efficiente e determinante. Il giudizio pensionistico non ha carattere annullatorio, ma di accertamento: le doglianze sui vizi degli atti endoprocedimentali restano assorbite.

La documentazione, e in particolare il foglio matricolare, ha consentito di ricondurre la rottura del legamento crociato anteriore a un trauma distorsivo del 25 marzo 1985, attestato con diagnosi di distorsione ed ematro e seguito da oltre tre mesi di assenza dal servizio. La dinamica e i tempi di recupero del trauma del 1989, con rientro dopo poco più di un mese, non risultano compatibili con la rottura del crociato. Tale lesione ha indebolito l’articolazione e, insieme all’aumento ponderale fino all’obesità di primo grado, ha determinato l’usura cartilaginea e la degenerazione del menisco.

Quanto all’efficacia causale del servizio, la Corte ha richiamato l’onere probatorio specifico sul ricorrente: la generica allegazione della gravosità del servizio, del clima e dei disagi stagionali è stata ritenuta stereotipata, corrispondendo all’ordinaria attività di un maresciallo dell’Arma, senza addestramento estremo né missioni all’estero. I fattori di servizio non hanno quindi rilevanza causale preponderante rispetto al trauma del 1985 e alle scelte di stile di vita.

La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la non ascrivibilità a categoria dei due traumi e l’estraneità della patologia al servizio, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni medico-legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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