Parziarietà del danno erariale e dovere di attivare la procedura di riconoscimento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 248 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il responsabile del settore competente che, avendo conoscenza delle richieste di rimborso, ometta di attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio e di provvedere al pagamento, risponde del danno erariale conseguente all’aggravio di spesa cagionato dal procedimento monitorio, ove la condotta sia connotata da grave negligenza. Il danno non è però integralmente ascrivibile al convenuto: in applicazione del principio di parziarietà del danno erariale, il risarcimento va ridotto in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. della quota imputabile ad altri soggetti, non evocati in giudizio, che abbiano concorso alla causazione del pregiudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del competente ufficio comunale per sentirlo condannare al pagamento, in favore del comune di appartenenza, della somma di euro 1.073,23 oltre accessori e spese, quale maggiore spesa sopportata dall’ente in relazione al procedimento monitorio.
Un dipendente di altro ente, impiegato in convenzione presso il comune, non aveva ricevuto il rimborso del corrispettivo anticipato. Il comune creditore aveva inviato ripetuti solleciti, poi ricorso al decreto ingiuntivo e, stante l’inadempimento, ricorso per ottemperanza al TAR. Il comune debitore, dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio, aveva corrisposto una somma superiore a quella dovuta, facendosi carico di spese e interessi conseguenti al procedimento monitorio. Da qui la contestazione del danno erariale nei confronti del convenuto, rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Il convenuto, in occasione del primo sollecito, rivestiva la responsabilità sia del settore ragioneria sia ad interim del settore affari generali e servizio del personale; al momento del secondo sollecito era responsabile del solo settore economico-finanziario. Da tali funzioni discendeva uno specifico dovere di attivare la procedura per il riconoscimento del debito.
La Corte ha ritenuto che il convenuto fosse a conoscenza di entrambe le richieste di pagamento, in quanto indirizzate al responsabile del settore da lui ricoperto, e che tale conoscenza lo obbligasse ad avviare le procedure necessarie a riconoscere il debito e prevenire ulteriori esborsi. Le particolari funzioni intestate per legge, in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di periodiche ricognizioni ai fini del controllo costante della gestione, imponevano di segnalare tempestivamente le passività prive di copertura finanziaria agli organi di indirizzo politico.
Non essendosi il convenuto costituito, la Sezione ha ritenuto non contestata la sua effettiva conoscenza delle richieste, inoltrate quando l’ente era ancora in tempo per pagare solo il dovuto ed evitare l’aggravio connesso al procedimento monitorio. L’azione doverosa era assolutamente esigibile, trattandosi di rimborso dovuto: il comportamento è stato quindi qualificato come manifesta, grave e inescusabile negligenza.
Ai fini della determinazione del danno, la Corte ha però applicato il principio di parziarietà del danno erariale, tenendo conto della quota imputabile ad altri soggetti, non evocati in giudizio, che avevano probabilmente concorso alla causazione del pregiudizio: chi aveva formato il debito fuori bilancio senza impegnare la spesa né acquisire il visto del responsabile finanziario, la Giunta per il mancato affidamento delle risorse, e il Sindaco destinatario della prima richiesta del 2015. Non essendo invece dimostrata la conoscenza di una ulteriore richiesta, la Corte ha escluso sul punto ogni rimprovero. Il risarcimento è stato quindi decurtato equitativamente nella misura del 50%, con condanna del convenuto a euro 536,61, oltre interessi legali e spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.