Indebito pensionistico provvisorio irripetibile per buona fede del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 46 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico formatosi sul trattamento provvisorio, il recupero delle somme erogate in eccesso non è dovuto quando il percettore versa in buona fede. Tale requisito si desume da una serie di elementi concorrenti, tra cui il decorso del tempo tra la liquidazione del trattamento provvisorio e il provvedimento di recupero, l’esiguità della differenza rispetto al trattamento definitivo e l’assenza di dolo dell’interessato. Accertata la buona fede, l’importo indebitamente corrisposto è irripetibile e l’ente previdenziale è tenuto a restituire le somme trattenute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale, ma non della rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare collocato in quiescenza per inabilità, ha convenuto in giudizio l’INPS contestando il provvedimento di recupero con cui l’Istituto aveva richiesto la somma di € 41.582,70, quale importo pagato in più sulla pensione nel periodo compreso tra il gennaio 2009 e l’aprile 2023. La pretesa derivava dal fatto che l’ente aveva continuato a erogare il trattamento pensionistico provvisorio in luogo di quello definitivo, fissato con decreto del 2015 e poi riliquidato nel 2022 in esecuzione di una precedente sentenza.

Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto le somme in buona fede e ha richiamato la giurisprudenza contabile delle Sezioni riunite, evidenziando il lungo intervallo di tempo intercorso tra la liquidazione del trattamento provvisorio, l’adozione del decreto definitivo e il provvedimento di recupero. Ha chiesto in via cautelare la sospensione del recupero e, nel merito, la restituzione delle somme trattenute. La domanda cautelare, respinta in prima istanza, è stata poi accolta in sede di reclamo.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne la possibilità per l’ente previdenziale di recuperare l’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio quando l’interessato sia in buona fede. Il giudice ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti, muovendo dalla pronuncia n. 7/2007, secondo cui, decorso il termine per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito per il consolidarsi dell’affidamento riposto nell’amministrazione.

La Corte richiama poi la successiva pronuncia n. 7/2011, che ha ribadito il potere dell’amministrazione di modificare il trattamento provvisorio, data la sua natura interinale, sino all’adozione del provvedimento definitivo. Viene altresì citata la sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2012, che ha in parte rivisitato il precedente orientamento, affermando che la sola scadenza del termine per l’emanazione del provvedimento definitivo non è ostativa di per sé all’attivazione del recupero.

Nella medesima pronuncia le Sezioni riunite hanno tuttavia ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore in buona fede, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi, tra cui il decorso del tempo, valutato anche in relazione agli stessi termini procedimentali, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, degli elementi necessari per la liquidazione del trattamento definitivo.

Applicando tali principi al caso concreto, il giudice rileva l’esiguità della differenza tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, nonché il decorso di quattordici anni tra la cessazione dal servizio e il provvedimento di recupero. Alla luce del tempo intercorso e della modesta differenza economica annua, la Corte riconosce sussistente il requisito della buona fede e dichiara l’irripetibilità della somma richiesta.

Quanto agli oneri accessori, in applicazione di quanto deciso dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 33/2017, l’INPS è tenuta a restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale, mentre non spetta la rivalutazione monetaria. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del resistente alle competenze legali quantificate in € 2.000,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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