Ricalcolo pensione ex art. 54 d.P.R. 1092/1973: rigetto e spese per negligenza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 5 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento pensionistico secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 è infondato quando il beneficio sia già stato riconosciuto e liquidato in via amministrativa prima della domanda giudiziale. È parimenti infondata la domanda proposta dal pensionato titolare di pensione calcolata interamente con il sistema retributivo, in quanto l’aliquota del 44% prevista dalla norma si applica solo a chi, alla cessazione dal servizio, vanti un’anzianità contributiva complessiva tra i 15 e i 20 anni e una pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo. Non sussiste cessazione della materia del contendere quando l’accoglimento in via amministrativa sia anteriore al ricorso e non sopravvenuto rispetto al contenzioso. La compensazione delle spese è esclusa quando emerga la marcata negligenza e superficialità del ricorso alla tutela giurisdizionale.

Il Fatto

Due appartenenti all’Arma dei carabinieri in quiescenza hanno promosso ricorso chiedendo il ricalcolo del rispettivo trattamento pensionistico secondo quanto previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L’INPS, costituendosi, ha evidenziato che la pensione del primo ricorrente era già stata riliquidata con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nell’ottobre 2021. Quanto al secondo, ha chiesto il rigetto della domanda, essendo questi titolare di pensione calcolata interamente con il sistema retributivo e con anzianità contributiva superiore ai 18 anni al 31.12.1995. La causa è stata discussa all’udienza del 23 gennaio 2024 e decisa con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge entrambi i ricorsi. Quanto alla prima posizione, rileva che la prestazione richiesta era stata effettivamente riconosciuta e liquidata nel febbraio 2022, circostanza ammessa dalla stessa difesa con la memoria del 12 gennaio 2024. La domanda giudiziale risulta dunque priva di oggetto, essendo il beneficio già riconosciuto.

Quanto alla seconda posizione, il ricorso è infondato, essendo il ricorrente titolare di pensione retributiva con oltre 18 anni di contributi maturati al 31.12.1995. La Corte richiama la giurisprudenza della stessa Sezione (sent. n. 36/2023 del 9.3.2023) e osserva che la stessa difesa del ricorrente, con la memoria del 12 gennaio 2024, riconosce l’infondatezza del ricorso, limitandosi a invocare la buona fede ai fini delle spese.

Il ricorso va respinto, non essendoci spazio per la cessazione della materia del contendere: non si è verificato alcun fatto successivo idoneo a incidere sul contenzioso, essendo la domanda già soddisfatta in via amministrativa anni prima.

Sull’istanza di compensazione delle spese, la Corte rileva la marcata negligenza e superficialità. Quanto al primo ricorrente, questi nel 2022 aveva ricevuto oltre settemila euro di arretrati e, dopo le pronunce delle Sezioni Riunite sulla spettanza del beneficio ex art. 54, era ragionevole collegare il pagamento alla prestazione invocata. Quanto al secondo, il provvedimento di diniego del 2018, pur richiamando un “sistema misto”, indicava espressamente la causale del rigetto, riproposta in giudizio e nota alla difesa, che nel ricorso dava atto di un numero di contributi superiore a quelli che darebbero diritto al ricalcolo. Le spese seguono pertanto la soccombenza, liquidate in euro 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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