Pensione privilegiata per aggravamento di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 23 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico privilegiato, integra i presupposti del diritto l’infermità ascritta a categoria della Tabella A che costituisca diretta conseguenza e aggravamento di una precedente infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, spetta la pensione al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A e non siano suscettibili di miglioramento. L’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 consente di chiedere in ogni tempo l’accertamento dell’aggravamento, ai fini di un beneficio più favorevole. La decorrenza del trattamento è fissata dal comma 4 dell’art. 70 al primo giorno del mese successivo alla domanda o, se più favorevole, alla data della visita medica. Il giudizio dell’organo tecnico, non contestato dall’Ente, è sufficiente a fondare il riconoscimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio nella Polizia di Stato, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, con concessione dell’equo indennizzo di Tabella B. Nel corso della carriera una Commissione Medica Ospedaliera aveva poi riscontrato, oltre alle patologie già denunciate, una protrusione discale L4-L5 e minuta ernia discale L5-S1, ascritta all’8ª categoria della Tabella A.
In quiescenza, il lavoratore aveva chiesto all’I.N.P.S. la pensione privilegiata ordinaria. L’Ente previdenziale, con determinazione di rigetto, aveva respinto la domanda ritenendo le infermità non ascrivibili a categoria di pensione e riconoscendo solo l’indennità una volta tanto in luogo di pensione. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia e il riconoscimento del trattamento privilegiato.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione dell’I.N.P.S. sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno. L’Ente previdenziale ha infatti competenza esclusiva in merito alla liquidazione del trattamento pensionistico, con la conseguenza che la prospettata incolpevole ignoranza di documenti utili non incide sul thema decidendum.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione al militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una categoria della Tabella A e non suscettibili di miglioramento, nonché l’art. 70 del medesimo testo unico, che consente di chiedere in ogni tempo l’accertamento dell’aggravamento ai fini di un beneficio più favorevole.
Nel caso concreto era pacifica la dipendenza da causa di servizio della spondilosi lombare, classificata in Tabella B. Era del pari incontestato che la protrusione discale e la minuta ernia, ascritte all’8ª categoria della Tabella A, costituissero diretta conseguenza e aggravamento della precedente infermità già valutata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il giudice ha ritenuto di non doversi discostare dal giudizio dell’organo tecnico, rispetto al quale l’Ente previdenziale, pur affermando di averne appreso l’esistenza solo dopo la notifica del gravame, nulla aveva eccepito. I presupposti per il riconoscimento del diritto sono quindi stati ritenuti integrati.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha applicato l’art. 70, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il trattamento spettante in caso di aggravamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, qualora più favorevole, dalla data della visita medica, con deduzione delle quote già riscosse. Ha poi respinto l’eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali, osservando che l’interesse a ricorrere, cui va collegato l’exordium praescriptionis, coincide con l’adozione del provvedimento di rigetto, la cui comunicazione ha preceduto l’introduzione del giudizio, con effetto interruttivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Gli arretrati sono stati maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’I.N.P.S. è stato infine condannato alla refusione delle spese di lite, per non aver riesaminato la vicenda una volta acquisita conoscenza del parere dell’organo tecnico in corso di causa.
Nota della Redazione
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