Cumulo gratuito dei contributi non eleva il calcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 206 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dall’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, è finalizzato al conseguimento del diritto a un’unica pensione e non incide sulla misura del trattamento. Resta fermo il criterio pro quota di cui al comma 245, che preserva le regole di calcolo di ciascuna gestione in rapporto alle rispettive anzianità e retribuzioni. L’estensione del cumulo agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, disposta dall’art. 1, comma 195, legge n. 232/2016, non deroga alla legge n. 335/1995: ai fini della determinazione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995 rileva solo la contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima. È esclusa ogni doppia valorizzazione, a fini diversi, di periodi accreditati in gestioni diverse e autonome.

Il Fatto

Il contribuente, iscritto in cumulo presso l’ENPAV e presso l’ex Inpdap (Cassa Pensione Sanitari), aveva chiesto il riconoscimento della pensione anticipata con determinazione della quota a carico dell’Inps secondo il sistema di calcolo retributivo, invocando l’art. 1, comma 246, legge n. 228/2012.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 43/2022, aveva respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello, contestando le modalità di calcolo applicate dall’Istituto secondo il sistema c.d. misto. L’Inps si è costituito chiedendo il rigetto, sul rilievo che il periodo anteriore al 31 dicembre 1995 aveva superato i diciotto anni solo sommando le due diverse iscrizioni previdenziali.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta il profilo processuale. Ai sensi dell’art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Poiché l’atto introduttivo denuncia opzioni interpretative in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina, la domanda si fonda su asseriti errori di diritto e l’appello è ammissibile.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’anzianità vantata al 31 dicembre 1995: nella gestione pubblica sedici anni e nove mesi, di cui cinque per riscatto di laurea, un anno e tre mesi di servizio militare e dieci anni e sei mesi presso il servizio sanitario; nella gestione dei veterinari quattordici anni e sette mesi. Nessuna delle due gestioni, da sola, raggiunge i diciotto anni richiesti per il calcolo retributivo.

La Corte richiama poi il meccanismo dell’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, che consente di cumulare i periodi non coincidenti per conseguire un’unica pensione con criterio pro quota, secondo le regole di ciascun ordinamento. L’estensione agli iscritti alle casse professionali, introdotta dall’art. 1, comma 195, legge n. 232/2016, va coordinata con la riforma del sistema pensionistico. Le disposizioni della legge n. 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale: le leggi successive non possono derogarvi senza espresse modificazioni.

Ne deriva una netta distinzione tra il diritto al cumulo gratuito e il sistema di liquidazione. Per l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, chi al 31 dicembre 1995 vanta un’anzianità inferiore a diciotto anni presso le forme di previdenza considerate ottiene la pensione dalla somma della quota retributiva per le anzianità anteriori e della quota contributiva per quelle successive. La novella del 2016 ha modificato solo il comma 239, ampliando la platea dei destinatari, senza toccare il regime pro quota del comma 245.

Il comma 246, pertanto, va riferito ai soli periodi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive e la gestione separata, purché non sovrapposti. Diversamente si realizzerebbe una doppia valorizzazione di periodi accreditati in gestioni con discipline dissimili e autonome, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile richiamata. L’Inps ha quindi correttamente applicato il sistema misto, non avendo l’appellante maturato diciotto anni presso la gestione pubblica. Assorbite le altre questioni, l’appello è accolto e la sentenza impugnata riformata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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