Il conto giudiziale è regolare se l’agente contabile ne riconosce la paternità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 94 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, la correttezza formale del conto esige che lo stesso e le sue modifiche rechino la firma dell’agente contabile della gestione oggetto del giudizio, in ottemperanza all’art. 140, comma 2, c.g.c., che impone la compilazione in modo idoneo «per forma e contenuto» a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. L’irregolarità derivante dalla sottoscrizione del conto da parte di soggetto diverso dall’agente contabile non è insanabile: essa è sanata dal riconoscimento formale della paternità del conto da parte dell’agente stesso, con conseguente assunzione della responsabilità personale. Tale riconoscimento, in coerenza con il principio di personalità della responsabilità contabile e con l’economia processuale, consente il discarico del conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente contabile di un Comune, consegnatario dei titoli azionari dell’ente per un conto relativo all’esercizio 2019. Il Giudice designato aveva concluso per il discarico. La Procura Regionale ha espresso avviso contrario ai sensi degli artt. 146, commi 2 e 3, e 147 c.g.c., chiedendo l’iscrizione al ruolo dei conti esaminati.

L’avviso contrario muoveva da un dato formale: i conti, ricompilati secondo il valore del patrimonio netto in aderenza alle ordinanze interpretative della Sezione, erano sottoscritti dal Sindaco in carica anziché dall’agente contabile all’epoca individuato. Da qui il contrasto con la giurisprudenza costante della Corte dei conti sul principio di personalità della responsabilità contabile. Il Comune si è costituito, rappresentando che le modifiche costituivano mera parifica; in udienza il rappresentante della Procura ha ribadito la richiesta di ricompilazione del conto a firma dell’agente responsabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto che le modifiche apportate ai conti sono correttamente redatte alla luce delle ordinanze interpretative nn. 21 e 22 del 2022 della stessa Sezione, secondo il metodo del valore del patrimonio netto, ritenuto preferibile. Resta però il rilievo formale: i conti non risultano sottoscritti dall’agente contabile.

L’eccezione della Procura è fondata. La correttezza formale del conto esige la firma dello stesso e delle sue modifiche da parte dell’agente contabile della gestione oggetto del conto, in ottemperanza all’art. 140, comma 2, c.g.c., che richiede una compilazione idonea «per forma e contenuto» a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. Sussiste dunque l’irregolarità eccepita.

La Sezione nega però che tale irregolarità imponga il discarico in negativo. La memoria del Comune, nel ricostruire l’iter procedimentale di redazione del conto, contiene l’elemento idoneo a sanare l’irregolarità segnalata: essa reca anche la firma dell’agente contabile pro tempore, con riconoscimento formale della paternità del conto e conseguente assunzione della responsabilità «propria» e personale.

Tale esito è coerente con l’art. 140 c.g.c., che esige la corretta compilazione del conto da parte dell’agente contabile anche «per forma» oltre che per «contenuto». La Corte conclude per il discarico dei conti oggetto del giudizio, anche in ragione dell’economia processuale. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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