La CTU conferma il diniego di dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 171 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità esige la dimostrazione di uno specifico e documentato fattore eziopatogenetico riconducibile al servizio, non essendo sufficiente un contatto occasionale con agenti potenzialmente nocivi. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ove recepito dalla determinazione dirigenziale e confermato dalla consulenza tecnica d’ufficio, integra motivazione adeguata e immune da vizi logici. La consulenza officiata d’ufficio, quando esaustiva e coerente con gli atti, costituisce elemento decisivo di valutazione e il giudice può fondarvi il rigetto senza ulteriori approfondimenti. Le sole dichiarazioni dei familiari, prive di supporto documentale, non hanno valenza probatoria.
Il Fatto
La ricorrente, vedova ed erede di un appuntato scelto della Guardia di Finanza deceduto per leucemia mieloide acuta, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Centro Informatico Amministrativo Nazionale ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata ordinaria. Il diniego recepiva i pareri del CVCS, resi in due successive adunanze del 2018.
La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per omessa valutazione dei fatti di servizio e difetto di motivazione, sostenendo l’esposizione del congiunto a benzene e altre sostanze nocive durante i ventidue anni di servizio, con particolare riferimento ai periodi trascorsi a Palermo, Ancona e Brindisi. Ha chiesto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, affidando le proprie conclusioni alle osservazioni del consulente di parte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disposto la CTU, affidandola all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, con quesiti volti ad accertare l’eventuale dipendenza o concausalità della patologia rispetto al servizio. Il consulente ha concluso per l’insussistenza del nesso, dopo aver esaminato le relazioni di parte e le osservazioni alle controdeduzioni.
Il giudice ha ritenuto il parere dell’UML pienamente condivisibile, esaustivo, immune da vizi logici e adeguatamente motivato. Le controdeduzioni alla consulenza di parte risultano convincentemente argomentate. Il consulente ha vagliato le possibili cause conosciute della patologia, avvalendosi di ampia letteratura scientifica, e ha verificato l’esposizione al benzene nelle diverse tipologie di lavoratori, soffermandosi sulla collocazione logistica di raffinerie e impianti petrolchimici nelle aree portuali di servizio.
La Corte ha valorizzato la mancanza di alcun fatto o evento di servizio specificamente documentato, idoneo a giustificare un fattore di rischio qualificante sotto il profilo scientifico. I rapporti informativi dell’Amministrazione non contengono alcun riferimento a esposizioni di rilievo. Il resoconto dei familiari sul vissuto quotidiano del militare, privo di adeguata documentazione, è stato giudicato privo di significatività giuridico-processuale.
Il collegio ha quindi confermato la correttezza del giudizio del CVCS, fondato sulle medesime sostanziali motivazioni, e ha respinto le censure di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato rigettato in quanto destituito di giuridico fondamento, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate equitativamente in € 400,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza.
Nota della Redazione
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