Firma del conto da parte del sindaco sanata dalla sottoscrizione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 95 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conti giudiziali, la correttezza formale del conto esige che lo stesso e le sue modifiche rechino la firma dell’agente contabile della gestione oggetto del giudizio, in attuazione dell’art. 140, comma 2, c.g.c., che impone la compilazione del conto in modo idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. La sottoscrizione del conto da parte del sindaco in carica, in luogo dell’agente pro tempore, integra pertanto una irregolarità del conto, coerentemente con il principio della personalità della responsabilità contabile. Tale irregolarità è tuttavia sanabile quando la memoria difensiva dell’ente, depositata nel giudizio, rechi anche la firma dell’agente contabile pro tempore con riconoscimento formale della paternità del conto e conseguente assunzione della responsabilità personale. In tal caso il giudice dichiara la regolarità del conto e ne pronuncia il discarico.
Il Fatto
La questione riguarda il conto giudiziale tenuto da un agente contabile, consegnatario dei titoli azionari di un Comune, relativo all’esercizio 2020. Il Giudice designato concludeva per il discarico dell’agente, ma i conti, ricompilati secondo il metodo del valore del patrimonio netto in aderenza alle ordinanze interpretative della Sezione, risultavano sottoscritti dal sindaco in carica e non dall’agente contabile all’epoca individuato.
La Procura Regionale, con relazione del 13 dicembre 2023, esprimeva avviso contrario alla proposta di discarico ai sensi degli artt. 146, commi 2 e 3, e 147 c.g.c., ravvisando nella mancata corrispondenza tra sottoscrittore e agente contabile un contrasto con il principio della personalità della responsabilità contabile. Il Comune si costituiva con memoria, sostenendo che le modifiche costituissero mera parifica; in udienza il rappresentante della Procura ribadiva la necessità della firma dell’agente contabile e chiedeva la ricompilazione del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende anzitutto atto che le modifiche apportate ai conti, pur correttamente redatte alla luce delle ordinanze interpretative n. 21 e n. 22 dell’8 aprile 2022 secondo il metodo del patrimonio netto, non risultano sottoscritte dall’agente contabile. La correttezza formale del conto esige la firma dello stesso e delle sue modifiche da parte dell’agente della gestione oggetto del conto.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., ai sensi del quale il conto deve essere compilato in modo idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. Su questa base la Corte ritiene sussistente la irregolarità eccepita dalla Procura, in coerenza con il principio di personalità della responsabilità contabile richiamato dall’avviso contrario.
La Sezione non si ferma però alla declaratoria dell’irregolarità. La memoria presentata dal Comune, nel ricostruire l’iter procedimentale della redazione del conto, contiene l’elemento idoneo a sanare il vizio, giacché reca anche la firma dell’agente contabile pro tempore, con riconoscimento formale della paternità del conto e conseguente assunzione della responsabilità propria e personale. Ciò soddisfa l’esigenza dell’art. 140 c.g.c., che richiede la corretta compilazione del conto da parte dell’agente contabile anche per forma, oltre che per contenuto.
Su queste premesse, e per ragioni di economia processuale, la Corte conclude nel senso del discarico dei conti oggetto del giudizio. Nulla per le spese. Il conto viene dichiarato regolare e discaricato.
Nota della Redazione
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