Consegna di azioni pubbliche: conta la disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 158 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei Comuni, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto privo della qualità di agente contabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni della società partecipata dal Comune di Cornedo all’Isarco. Il conto è stato reso alla Sezione giurisdizionale dalla stessa società partecipata e dal direttore generale della medesima.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale ha concluso per l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, dunque non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio concerne l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto per i titoli azionari e le quote di partecipazione di un ente locale. Si tratta di stabilire se la qualità di agente contabile discenda dalla detenzione materiale dei titoli o dalla titolarità dei poteri di gestione della partecipazione.

La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è da individuare non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Sono richiamate, in tal senso, le decisioni della sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, della sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017, e della sez. Molise n. 64 del 2017.

Il Collegio precisa che, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco che assume la veste di agente contabile quale organo di vertice dell’amministrazione. La conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

La ragione di tale assetto risiede nella natura dell’attività affidata al consegnatario di azioni: non una mera detenzione, ma un’attività di gestione, che si sostanzia nel rappresentare l’ente alle riunioni societarie e nell’esercitare, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale. Da ciò discende che il conto non può limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione del motivo delle variazioni. Esso deve dare conto anche delle modalità di esercizio della gestione e delle modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio aggiunge che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario, la Corte dichiara improcedibile il giudizio, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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