Errore scusabile dell’agente contabile e overruling sul metodo del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 13 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, il criterio di valutazione delle partecipazioni detenute dall’agente contabile è quello del metodo del patrimonio netto, imposto dal punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011, che richiama l’art. 2426, n. 4, cod. civ. L’utilizzo del valore nominale integra quindi un’irregolarità del conto. Tuttavia, quando il mutamento giurisprudenziale sia intervenuto dopo la chiusura del periodo di gestione e l’agente abbia fatto affidamento su una prassi consolidata, l’errore è scusabile e non giustifica l’addebito di responsabilità. Il conto è pertanto discaricato con dichiarazione di irregolarità, e le spese sono compensate per assoluta novità della questione e mutamento della giurisprudenza.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di titoli azionari resa da un agente contabile di un ente locale per il periodo 01.01.2020-31.12.2020. Il conto era stato depositato nel giugno 2021 e il magistrato relatore, con la propria relazione, ne aveva concluso per l’irregolarità: il consegnatario, all’epoca sindaco, aveva indicato il valore delle partecipazioni secondo il valore nominale anziché secondo il patrimonio netto.

Il Presidente della sezione ha fissato l’udienza di discussione. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto; l’agente contabile ha chiesto la dichiarazione di regolarità. La sezione è stata chiamata a stabilire se l’errore nella compilazione comportasse addebito di responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il giudizio trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016): ove il relatore rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto, il Presidente fissa con decreto l’udienza per la discussione.

Nel merito, la sezione ritiene che l’agente sia incorso in errore. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011 impone di valutare le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ., criterio che coglie le variazioni di valore della partecipazione, a differenza del valore nominale. In tal senso la sezione richiama l’ordinanza n. 22 del 2022 della Sezione giurisdizionale per il Piemonte.

La parte resistente ha però osservato che la prassi regionale applicava il valore nominale fino al settembre 2023, quando è intervenuta la modifica della circolare della sezione. Il conto è quindi anteriore al formante giurisprudenziale iniziato nel 2022, e le amministrazioni avevano riposto affidamento sulla prassi precedente. La sezione richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità sul prospective overruling (Cass. Sez. L n. 552 del 14.01.2021; Sez. Un. n. 15144 del 11.07.2011), che tutela l’affidamento incolpevole della parte che abbia confidato nell’orientamento consolidato.

Ne consegue che, sebbene irregolare, l’operato dell’agente è connotato da errore scusabile, poiché solo dal 2022, e a partire dal settembre 2023 con l’integrazione della circolare, si è avuta certezza giuridica del criterio applicabile. Il conto è pertanto discaricato, pur con la dichiarazione di irregolarità che ha dato origine al giudizio.

Quanto alle spese, la sezione applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, convertito con la legge n. 162 del 2014, integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. L’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile del comportamento integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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