Pensione privilegiata: inidoneità al servizio se causa di servizio esclusiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 121 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria dei dipendenti civili dello Stato, l’inidoneità al servizio deve essere riconducibile in via esclusiva, e non soltanto prevalente, all’infermità dipendente da causa di servizio. In presenza di un quadro di co-morbosità, nel quale concorrano anche infermità non dipendenti dal servizio, il requisito di legge non è integrato e nessuna iniziativa d’ufficio è dovuta dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 167 t.u. 1092/1973. Il giudizio di prevalenza espresso dalla commissione medico-legale in sede di accertamento dell’inabilità a qualsiasi attività lavorativa non è idoneo, di per sé, a fondare il trattamento privilegiato. L’onere di provare la riconducibilità esclusiva della inidoneità all’infermità di servizio grava sul ricorrente, ex art. 2697 c.c., e la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’assenza di un principio di prova.

Il Fatto

Il ricorrente, già agente qualificato di produzione presso un ispettorato compartimentale dei monopoli, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una grave patologia oculistica, ascritta alla prima categoria con liquidazione dell’equo indennizzo. A seguito dell’aggravamento del quadro visivo e dell’insorgenza di ulteriori patologie, aveva chiesto ed ottenuto la cessazione dal servizio per inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, con liquidazione della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, sul presupposto di infermità non dipendenti da causa di servizio.

Con diffide del 2019 il ricorrente aveva quindi sollecitato l’Agenzia a liquidare d’ufficio la pensione privilegiata di prima categoria e gli assegni accessori, dalla data di cessazione del rapporto. Il giudizio di primo grado era stato definito con rigetto; la sentenza era stata annullata dalla Prima Sezione Centrale di Appello per omessa motivazione, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado. Ritualmente riassunto il giudizio, la causa è stata decisa con rigetto integrale del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dalla ricostruzione della prospettazione attorea. Il ricorrente riteneva sufficiente, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, che il verbale della commissione medico-legale avesse attribuito alla patologia visiva un ruolo prevalente nel determinismo dell’inabilità, qualificata come condizione più severa della semplice inidoneità al servizio. Su questa base assumeva che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere d’ufficio ex art. 167 t.u. 1092/1973.

La Corte ritiene la prospettazione frutto di una lettura parziale del quadro probatorio. Il ricorrente omette che egli stesso aveva chiesto e ottenuto la pensione di inabilità sul presupposto di infermità non dipendenti da causa di servizio, e che la commissione medica aveva correttamente verificato la dipendenza dal servizio in via propedeutica, come previsto dal regolamento attuativo di cui al D.M. n. 187/1997. L’inidoneità al servizio, presupposto della pensione privilegiata, si distingue dall’inabilità a qualsiasi attività lavorativa: la prima comporta la cessazione del rapporto ma non impedisce, in astratto, lo svolgimento di altra attività.

Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 64 t.u. 1092/1973 in caso di co-morbosità. Il Giudice osserva che la norma, a differenza di quella dettata per i militari dall’art. 67 t.u. 1092/1973, subordina il beneficio alla circostanza che l’infermità dipendente da causa di servizio abbia determinato l’inidoneità al servizio. Poiché nulla è previsto per l’ipotesi di coesistenza di più patologie, mentre il comma 3 della stessa disposizione ammette il concorso di cause estranee al servizio ai fini dell’insorgenza dell’infermità, ne deriva che la riconducibilità deve essere esclusiva e non meramente prevalente. Diversamente opinando, il requisito di legge non risulterebbe integrato.

La Corte esclude quindi che l’Amministrazione dovesse assumere alcuna iniziativa d’ufficio: essa si sarebbe posta in contraddizione con i provvedimenti adottati su impulso dello stesso ricorrente. Sul piano probatorio, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la riconducibilità esclusiva della inidoneità alla patologia visiva, il cui onere gli incombeva ex art. 2697 c.c.. Assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la stessa patologia, già accertata nel 1994, non aveva impedito l’adibizione a mansioni non implicanti l’uso della vista.

Quanto alle richieste istruttorie, il Giudice ritiene che la consulenza tecnica d’ufficio, in assenza di un minimo principio di prova, non potrebbe colmare la lacuna probatoria della parte, richiamando Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 19631 del 2020. È inoltre tardiva, e quindi inammissibile, la domanda formulata per la prima volta con la memoria integrativa, volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle altre due infermità: la relativa consulenza tecnica di parte è inutilizzabile e il quesito integrativo rivolto alla commissione medica non ha investito tale profilo. Il rigetto integrale del ricorso travolge anche gli assegni accessori, che presuppongono il godimento della pensione privilegiata. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *