Conto irregolare senza addebito per assenza di regolamentazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 51 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, chiamato a giudicare la regolarità del conto reso dall’agente contabile addetto al magazzino farmaceutico di un’azienda sanitaria, può dichiarare il conto irregolare senza addebito quando le irregolarità riscontrate non siano imputabili al contabile. L’assenza di una regolamentazione interna dell’ente e la scarsa efficienza del sistema informatico — che non consente la firma per accettazione del richiedente nei buoni di consegna e scarico — costituiscono cause oggettive idonee a escludere l’addebito. La mancata prova della consegna dei beni ai destinatari, quando dipenda dal malfunzionamento della piattaforma aziendale e da prassi imposte dall’amministrazione, non è addebitabile all’agente che non disponga di margini decisionali autonomi.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del magazzino farmaceutico centrale di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio finanziario 2017. Il magistrato istruttore, con relazione introduttiva, aveva rappresentato la non conformità del conto giudiziale rispetto alla contabilità inventariale dell’ente, rilevando difformità negli importi di carico e scarico di farmaci e dispositivi medici e la mancata prova dell’avvenuta consegna ai reparti e alle farmacie territoriali.

L’agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l’estinzione del giudizio, la carenza d’interesse e la prescrizione, deducendo nel merito la correttezza della gestione. Dopo una sentenza-ordinanza che rimetteva gli atti al magistrato istruttore e successive relazioni integrative e conclusive, la causa giungeva alla decisione del collegio.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla relazione istruttoria, che ha ampiamente dimostrato come la gestione non possa giudicarsi regolare. Vengono in rilievo numerose irregolarità afferenti alla gestione dei farmaci, in particolare la mancata prova dell’avvenuta consegna dei beni ai legittimi destinatari.

La difesa dell’agente contabile ha controdedotto su tale aspetto, evidenziando che il sistema informativo aziendale non prevede la firma per accettazione del richiedente e che sugli applicativi di magazzino non è possibile firmare digitalmente i buoni di consegna o scarico. L’agente ha inoltre prospettato che la differenza tra la somma degli scarichi risultante dalle richieste e lo scarico nel conto è fisiologica, dipendendo dalla rivalutazione dei beni a fine anno. Ha invocato precedenti della stessa Sezione in tema di inadeguatezza della normativa regionale e di malfunzionamento della piattaforma informatica.

Il collegio ritiene dirimente un dato: dalla relazione emerge un’assenza di regolamentazione interna, destinata a incidere sulla corretta gestione del magazzino farmaceutico. Tale lacuna, unita alla scarsa efficienza del sistema informatico, opera su un duplice piano: da un lato rende la gestione non conforme, dall’altro esclude la stessa impossibilità di addebito nei confronti dell’agente contabile.

Su questa base il collegio afferma di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate. Esse vanno ascritte alla generale assenza di regolamentazione interna e all’inefficienza del sistema informatico. Per le medesime ragioni non possono imputarsi a titolo di addebito i copiosi importi indicati nella relazione. La conclusione è coerente con le precedenti pronunce della Sezione nei confronti di altri agenti contabili, richiamate anche ai fini motivazionali.

Il conto è pertanto dichiarato irregolare, ma senza addebito. La sostanziale non imputabilità al contabile delle irregolarità giustifica il nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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