Nessun arretrato pensionistico ante 2022 al personale della Polizia di Stato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 122 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 opera, per il personale della Polizia di Stato, soltanto a decorrere dal gennaio 2022. Per il periodo anteriore resta ferma la disciplina riferita al personale ad ordinamento civile, non essendo estensibile in via interpretativa il criterio di calcolo del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 395/1990. La declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, resa con argomentazioni sovrapponibili, preclude il riconoscimento degli arretrati. La domanda volta agli arretrati anteriori al gennaio 2022 è pertanto rigettata.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato e cessato dal servizio dal 31 marzo 2021, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per la parte retributiva della pensione. Il giudizio era stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990.

L’INPS ha rideterminato il trattamento con decorrenza 1° gennaio 2022 in esecuzione della precedente decisione di accoglimento. Resta quindi da definire la sorte dei ratei anteriori a tale data, oggetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si concentra sulla domanda di arretrati riferiti al periodo anteriore al gennaio 2022. La Corte richiama la sentenza/ordinanza n. 664/2022, che aveva riconosciuto la riliquidazione con l’aliquota annua del 2,44% dal gennaio 2022 e rimesso alla Consulta la questione relativa ai ratei pregressi.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 36/2023, ha restituito gli atti al remittente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta fondatezza, alla luce dello ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021. Il giudizio a quo è stato poi definito con la sentenza n. 178/2023 di questa Sezione, che ha rigettato la domanda sugli arretrati senza ulteriore remissione.

La Corte valorizza la sentenza n. 33/2023 della Consulta, che ha dichiarato non fondata la questione con riferimento al personale della Polizia Penitenziaria. Le argomentazioni sono ritenute sovrapponibili a quelle riferibili alla Polizia di Stato e di difficile confutazione, tanto da ritenere che la Corte costituzionale confermerebbe il medesimo orientamento anche nel caso di specie.

Ne deriva che, per il periodo anteriore al gennaio 2022, il trattamento pensionistico resta disciplinato dalle norme riferite al personale ad ordinamento civile, come correttamente applicate dall’INPS. La domanda di arretrati è quindi rigettata. Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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