Coefficiente 2% non esteso ai militari per anzianità dal 1998 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 141 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994, che estende ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1995, opera nei limiti della clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995. Per il personale militare tale clausola riceve specificazione nell’art. 1867 C.O.M., che rinvia alle aliquote previste dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011, non è applicabile ai sottufficiali delle Forze armate il coefficiente del 2 per cento in luogo dell’1,80 per cento, dovendosi rispettare il limite massimo di trattamento fissato dalla normativa vigente. È pertanto legittimo il calcolo dell’Istituto previdenziale che applichi le diversificate aliquote previste dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Aeronautica Militare, è stato collocato a domanda nella posizione di riserva dal 31 dicembre 2018, con trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e con il criterio contributivo per il periodo successivo.

Ha contestato il calcolo della quota relativa all’anzianità maturata dall’1.1.1998 al 31.12.2011, effettuato dall’INPS con l’aliquota dell’1,80 per cento anziché con quella del 2 per cento, invocando il combinato disposto dell’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994, dell’art. 1867 c.o.m. e dell’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995. Dopo aver diffidato INPS e Amministrazione militare al ricalcolo, ha agito per la rideterminazione del trattamento e la corresponsione degli arretrati. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha resistito nel merito.

La Motivazione della Corte

Sulla eccezione del Ministero della Difesa, il giudice rileva che dal 1° gennaio 2010, per i pensionamenti del personale militare, l’Istituto previdenziale provvede direttamente alla determinazione e all’erogazione del trattamento, non più quale semplice ordinatore secondario della spesa. Poiché la cessazione dal servizio è intervenuta dopo tale data, il Ministero va estromesso dal giudizio, salvo il caso del transito in posizione di ausiliaria.

Nel merito, la Corte richiama la Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 225/2021, ritenuta pertinente, e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994 estende il coefficiente del 2 per cento ai regimi sostitutivi per le anzianità dal 1995; l’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995 precisa però che l’applicazione di tale aliquota non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in base alle aliquote vigenti.

L’art. 1867 C.O.M., nel fissare dal 1° gennaio 1998 l’aliquota di rendimento ai sensi dell’art. 17 citato, richiama espressamente la clausola di salvaguardia e, per il personale militare, la specifica con il rinvio all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il comma 2 di tale articolo prevede l’aumento dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

In un contesto normativo diretto ad armonizzare i regimi pensionistici, come indicato dall’art. 1839 del C.O.M., il rinvio all’art. 54 esprime l’esigenza di fissare un limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione delle nuove aliquote. Strettamente aderente al dato normativo appare quindi l’operato dell’INPS, che ha applicato il 2,20 per cento per i primi venti anni, il 2,25 per cento dal ventunesimo anno al 31.12.1997 e l’1,80 per cento dal 1.1.1998 al 31.12.2011.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione del mutamento di giurisprudenza sulla questione dirimente, avendo il ricorrente invocato precedenti anteriori alla decisione richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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