Rideterminazione della pensione per omessa implementazione delle denunce contributive (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 142 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del pubblico dipendente sussiste quando il datore di lavoro abbia omesso di implementare le denunce contributive relative ai compensi accessori, determinando un disallineamento tra gli imponibili risultanti dall’estratto conto previdenziale e le retribuzioni effettivamente percepite. Il giudice contabile, accertata l’incompletezza della posizione assicurativa mediante consulenza tecnica d’ufficio svolta nel contraddittorio delle parti, dichiara il diritto alla ricostruzione della carriera contributiva e alla conseguente riliquidazione della pensione, con corresponsione degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Le amministrazioni tenute alla trasmissione dei dati contributivi rispondono in solido per le conseguenze dell’inadempimento, non potendo l’inerzia organizzativa essere addossata al lavoratore ormai collocato a riposo.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato a riposo, ha agito nei confronti dell’INPS e delle altre amministrazioni intimate chiedendo il riconoscimento del diritto all’implementazione delle denunce contributive per il periodo in cui aveva svolto attività di vigilanza sulle società cooperative su incarico di diversi ministeri. Dal raffronto tra le retribuzioni risultanti dall’estratto conto previdenziale e gli imponibili contenuti nel modello PA04 rilasciato dal datore di lavoro sarebbe emersa una differenza da valorizzare ai fini pensionistici.
Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L’Ispettorato del Lavoro ha ammesso l’esistenza di disallineamenti, precisando però di non poter procedere unilateralmente a variazioni degli imponibili contributivi. L’INPS ha sostenuto di essere stata impossibilitata a regolarizzare la posizione in assenza delle necessarie integrazioni documentali a cura delle amministrazioni competenti.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha disposto consulenza tecnica d’ufficio contabile con quesiti diretti a ricostruire analiticamente la posizione pensionistica e a quantificare gli arretrati. Il CTU, raffrontando il modello PA04 e le certificazioni uniche con l’estratto contributivo dell’INPS, ha evidenziato che l’estratto conto risultava carente, in taluni periodi, della retribuzione effettivamente utile ai fini pensionistici.
La Corte ha ritenuto l’elaborato peritale esaustivo e immune dalle osservazioni delle parti. Sul punto decisivo è la considerazione che la consulenza risulta argomentata su basi documentali inoppugnabili, tanto da essere di fatto confermata dai periti nominati dalle controparti.
Il giudice ha quindi accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento annuo di pensione e alla corresponsione degli arretrati comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria. La decisione si fonda integralmente sulle conclusioni del consulente officiato, che il Collegio ha condiviso.
Quanto alle spese, il giudice ha liquidato il relativo importo con condanna in solido delle parti convenute, con distrazione a favore dei procuratori antistatari e liquidazione separata delle spese di CTU.
Nota della Redazione
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