Consegnatario di beni immobili non tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 313 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile per debito di custodia, ma semplice agente amministrativo per debito di vigilanza, e non è pertanto tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La disciplina di contabilità di Stato, e in particolare gli artt. 178, 22, 32 e 33 r.d. n. 827/1924 e gli artt. 6, 11, 12 e 23 d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e si applica anche agli enti locali, con la conseguenza che le divergenze lessicali dell’art. 93 T.U.E.L. non autorizzano nozioni distinte. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, con gestione di cassa o magazzino ed esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. Il giudizio di conto promosso nei confronti di tale soggetto va dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2022. Il conto in esame riporta l’elencazione generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Il magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha chiesto la fissazione dell’udienza e ha concluso per l’improcedibilità, escludendo che all’atto presentato come conto giudiziale possa riconoscersi tale natura. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni aderendo alla richiesta di declaratoria di improcedibilità e di restituzione degli atti all’amministrazione. La questione preliminare attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili tenuti alla resa del conto e all’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il successivo art. 22 dispone che gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario, e l’art. 32 sottopone i consegnatari dei beni mobili alla giurisdizione della Corte dei conti, con obbligo di rendere il conto a fine esercizio.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue, in relazione alle modalità di gestione e rendicontazione, i consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi, dai consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale; i primi non vi sono tenuti.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali e individua lo spartiacque tra le due figure. Su questa base, le divergenze lessicali tra l’art. 93 T.U.E.L. e la normativa di contabilità generale non giustificano nozioni distinte per la contabilità statale e quella locale, anche per l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile.
Il Collegio chiarisce poi che la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. In tal senso richiama la giurisprudenza contabile, da ultimo la pronuncia che esclude la configurabilità di un giudizio di conto sulla gestione dei consegnatari dei beni immobili.
All’esame del conto, la Corte rileva che esso contiene una generale elencazione di beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia del consegnatario. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Assunta una pronuncia in rito e in assenza di costituzione, nulla è disposto sulle spese.
Nota della Redazione
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