Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 120 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Il deposito del conto parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interna, successivo alla fissazione del termine, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione non subisce variazioni in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 c.g.c. non introduce differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’economo di un consorzio universitario, per gli esercizi finanziari 2018 (limitatamente al periodo 1.3.2018 – 31.12.2018), 2019, 2020 e 2021. Con la stessa istanza ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 per l’ipotesi di grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto n. 72/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Il consorzio ha poi trasmesso il conto, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito dell’udienza (art. 144 c.g.c.).

Da questa premessa discende la conseguenza processuale. La forma di definizione non può variare a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assume, perché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti. Il percorso argomentativo si fonda su un precedente della stessa Sezione (Sez. giurisdiz. Marche n. 198 del 2020) e su un richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005).

Sul piano fattuale, i conti depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. L’adempimento sopravvenuto elide l’interesse alla pronuncia sul termine e sulla sanzione. Per evidenti ragioni di economia processuale, il giudizio va quindi definito, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Il Giudice precisa i limiti del decisum. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nella procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. L’estinzione non preclude, dunque, il successivo esame nel giudizio di conto. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere per la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. La Corte dichiara estinto il giudizio e rimette gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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