Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio con pagamento e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 32 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della somma offerta ai sensi dell’art. 130 c.g.c. integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa. La verifica del pagamento e della regolarità della documentazione esaurisce l’accertamento devoluto al giudice contabile in questa fase. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale dei convenuti che ha concorso a realizzarla, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale ha agito nei confronti di una società, in qualità di ESCo, e del suo amministratore unico, unitamente ad altri soggetti, chiedendo la condanna solidale al pagamento di oltre un milione di euro in favore di GSE e GME e, per esse, del MEF e del MISE. Secondo la prospettazione attorea, la società avrebbe ottenuto indebitamente Titoli di Efficienza Energetica mediante falsa attestazione di progetti di efficientamento mai eseguiti, poi monetizzati sul mercato gestito dal GME. Il danno contestato corrispondeva al valore di mercato dei titoli percepiti e successivamente revocati dal GSE, con decadenza dagli incentivi e obbligo di restituzione del controvalore.
I convenuti, contestando la fondatezza della domanda, hanno chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma ciascuno. Il Pubblico Ministero ha espresso parere negativo, ravvisando il dolo nella condotta. Il Collegio ha accolto l’istanza con decreto e disposto il pagamento in favore del MEF entro termine perentorio.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta al Collegio riguarda l’accertamento dei presupposti per la definizione del giudizio con il rito abbreviato, una volta intervenuto il pagamento della somma offerta. Il percorso argomentativo prende le mosse dalla qualificazione della fattispecie come a formazione progressiva: alla richiesta dei convenuti segue la valutazione del giudice, quindi l’adempimento e la verifica del suo esito.
La Corte rileva che gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante il pagamento, mediante deposito delle contabili dei bonifici e delle reversali di incasso rilasciate dalla Ragioneria Generale dello Stato, relative all’incameramento delle somme. La regolarità della documentazione è stata verificata con l’adesione del Pubblico Ministero in camera di consiglio. Su questa base il Collegio ritiene integrata la fattispecie prevista dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando il precedente della Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.
Il ragionamento non si sofferma sulla contestazione di merito relativa alla responsabilità, ormai assorbita dall’esito deflattivo del rito. L’accertamento del pagamento e della sua regolarità esaurisce la delibazione: il giudice contabile dichiara estinto il giudizio nei confronti di entrambi i convenuti.
Quanto alle spese, la Corte valorizza due elementi convergenti: la natura deflattiva del rito e il contegno processuale osservato dai convenuti, che ha concorso a realizzare la definizione anticipata. Da qui l’integrale compensazione delle spese di lite, che chiude il provvedimento insieme all’ordine alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
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