Riliquidazione pensione militare e benefici D.P.R. 40/2018 per Primo Maresciallo Luogotenente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 159 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il grado di Primo Maresciallo Luogotenente non è contemplato dalle tabelle dei punti 3 e 4 dell’art. 2 d.P.R. n. 40/2018; pertanto, per il personale cessato dal servizio con tale grado, il solo beneficio economico del decreto consiste nell’incremento del valore del punto parametrale, restando esclusa l’applicazione dei nuovi importi aggiuntivi pensionabili. L’art. 4 d.P.R. n. 40/2018 non introduce alcun beneficio per i titolari del grado suddetto, che continuano a soggiacere alla disciplina previgente dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 185/2010. Il beneficio dei c.d. sei scatti, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, va calcolato all’atto della cessazione dal servizio, assumendo rilievo il trattamento di attività goduto nell’anno di collocamento in congedo, con esclusione dei miglioramenti riferiti ad annualità successive. La declaratoria di difetto di legittimazione passiva equivale, quanto alle spese, a una pronuncia di rigetto della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, ex primo maresciallo luogotenente dell’Esercito Italiano, è cessato dal servizio per infermità il 2 febbraio 2016 ed è titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata dall’I.N.P.S. sulla base dei valori stipendiali previgenti rispetto ai miglioramenti disposti dal d.P.R. n. 40/2018 per il triennio 2016-2018. Dopo aver diffidato l’Istituto e l’amministrazione di appartenenza, ha agito in giudizio per ottenere la rideterminazione del trattamento di quiescenza alla decorrenza e alle scadenze successive, con le differenze di rateo maturate e maturande.
Il Ministero della Difesa ha eccepito di aver espletato le attività di propria competenza, chiedendo l’estromissione dal giudizio. L’I.N.P.S. ha sostenuto l’infondatezza della domanda, per l’impossibilità di procedere senza il modello PA04 aggiornato, eccependo in subordine la prescrizione delle differenze e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’Istituto ha dapprima riliquidato la prestazione per gli anni 2016 e 2017; sono rimaste controverse le poste relative al 2018.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Dal 1° gennaio 2010 la competenza alla determinazione diretta del trattamento di quiescenza del personale delle Forze armate, salvo l’ausiliaria, spetta all’Istituto previdenziale, per effetto dell’art. 2, commi 1 e 3, legge n. 335/1995 e della circolare I.N.P.D.A.P. n. 19 del 2009. La cessazione dal servizio del ricorrente nel 2016 conferma l’esclusiva titolarità dell’I.N.P.S.
Quanto alle annualità 2016 e 2017, la sopravvenuta riliquidazione con determina e la corresponsione degli arretrati, riconosciute da entrambe le parti, integrano i presupposti della cessazione della materia del contendere, secondo il principio richiamato da Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 938 del 2007.
Il nucleo residuo riguarda il 2018. Sul valore della retribuzione pensionabile il giudice richiama Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 102 del 2021: l’art. 2 d.P.R. n. 40/2018 fissa il punto parametrale in 174,62 euro per il 2016, 175,71 per il 2017 e 178,05 per il 2018. Poiché il grado di Primo Maresciallo Luogotenente non figura nelle tabelle dei punti 3 e 4, l’amministrazione ha correttamente applicato il valore desumibile dalla tabella corrispondente, pari a 108,79 euro, al parametro 139, quantificando lo stipendio annuo lordo in 24.748,95 euro.
Analoga conclusione vale per l’importo aggiuntivo pensionabile. La pretesa di 3.709,80 euro annui deriva dall’applicazione su dodici mensilità dei 309,15 euro mensili attribuiti dall’art. 4 d.P.R. n. 40/2018 ai soli titolari dei gradi di Primo Maresciallo e Primo Maresciallo con otto anni nel grado. Escluso il grado del ricorrente, resta ferma la somma mensile di 264,23 euro prevista dall’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 185/2010, pari su base annua a 3.170,76 euro.
Quanto ai sei scatti, la censura è stata formulata solo dopo la determina di riliquidazione, ma il giudice ritiene ammissibile lo scrutinio in virtù del principio di concentrazione della tutela dei diritti soggettivi nel processo contabile e del contraddittorio, assicurato dai termini assegnati all’Istituto. Nel merito la pretesa è infondata: il beneficio si calcola all’atto della cessazione dal servizio e assume rilievo il trattamento goduto nell’anno di collocamento in congedo, con l’incremento da 3.808,32 a 3.821,34 euro, non i miglioramenti di annualità successive.
Il difetto di legittimazione passiva del Dicastero equivale a rigetto della domanda ai fini delle spese, liquidate in 300,00 euro oltre accessori a carico del ricorrente, con compensazione nei rapporti con l’I.N.P.S.
Nota della Redazione
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