Danno erariale da certificati medici infondati e incarichi non autorizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 158 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile può utilizzare gli elementi probatori e indiziari raccolti nel processo penale, anche se la relativa sentenza è oggetto di impugnazione e non è ancora definitiva. Tali elementi contribuiscono al libero convincimento del giudice e sono valutabili anche in caso di assoluzione. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui l’illecito e il danno sono divenuti oggettivamente conoscibili, non dalla mera notizia del fatto. In presenza di occultamento doloso, la decorrenza coincide con l’esercizio dell’azione penale o con l’atto che qualifica compiutamente la fattispecie produttiva di danno erariale. Integra danno erariale la percezione di compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati né comunicati, che il dipendente è tenuto a riversare all’amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale per la Puglia ha citato un militare in servizio presso un comando dell’Esercito, chiedendo il risarcimento del danno erariale articolato in due voci. La prima concerne le retribuzioni corrisposte durante circa 260 giorni di assenza per malattia nel 2017, ritenute fondate su certificazioni mediche non corrispondenti al reale stato di salute. La seconda riguarda i compensi percepiti, dal 2014 al 2017, per attività di allenatore, preparatore atletico e promoter svolte senza autorizzazione e senza comunicazione all’amministrazione.

La vicenda penale, avviata su segnalazione del comando di appartenenza e poi delegata ai Carabinieri, era approdata alla condanna in primo grado del Tribunale militare di Napoli, non definitiva perché impugnata. Il convenuto ha eccepito la prescrizione del credito erariale e, nel merito, la compatibilità delle assenze con le patologie certificate e l’assenza di dolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione ricostruendo il dies a quo in modo diverso da quello indicato dalla difesa. Le date proposte dal convenuto — la segnalazione del 12.04.2016, la nota integrativa del 14.11.2017 e il provvedimento cautelare del 19.02.2018 — non integrano il momento di effettiva conoscibilità del danno. In quelle fasi l’amministrazione non aveva ancora la piena percezione dell’illecito e dei suoi effetti economici.

La Corte ritiene invece che solo con la nota del 28.05.2019 della Procura militare la Procura contabile abbia acquisito contezza precisa dei periodi illecitamente retribuiti. Richiama il principio per cui il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello derivante da cause giuridiche, e non dagli ostacoli di mero fatto; in caso di occultamento doloso collegato a illeciti penali, la decorrenza coincide con l’atto di esercizio dell’azione penale, che qualifica la fattispecie come produttiva di danno. Quanto alla seconda posta, la nota della Guardia di Finanza del 05.09.2018 e la sospensione dei termini disposta dai decreti-legge succedutisi rendono comunque tempestiva la domanda.

Nel merito, la Corte afferma che la non definitività della sentenza penale non preclude ogni valenza probatoria della stessa: il giudice contabile può fare propri gli elementi del processo penale, contribuendo al proprio libero convincimento. Le conclusioni del consulente tecnico — difformità tra i certificati e l’intensa attività fisica documentata, incompatibilità delle condotte con le patologie attestate — sono ritenute chiare e univoche, e i quesiti posti in sede penale adeguati anche al giudizio erariale.

Il Collegio reputa credibili le fonti aperte, i filmati, i dati di geolocalizzazione e le testimonianze, e non persuasive le giustificazioni difensive sull’attività di vendita e sull’uso di antidolorifici. Ribadisce che il dipendente pubblico non può svolgere incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione e che l’omesso riversamento del compenso integra responsabilità erariale, ravvisando il dolo in entrambe le fattispecie.

La Corte accoglie integralmente la domanda e condanna il convenuto al risarcimento di euro 31.730,70, da rivalutarsi, con interessi legali fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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