Improcedibilità del conto del consegnatario di beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 188 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo a beni mobili o materie per i quali non sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario riguarda esclusivamente i beni affidati in custodia e, in difetto di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile. Ne consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la liquidazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile di un ente locale, relativo all’esercizio finanziario 2020. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, è stato depositato e trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.
Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, rilevando che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni per i quali l’agente abbia il debito di custodia.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto. Il documento in esame è formalmente un conto del consegnatario, costruito secondo lo schema del modello allegato al D.P.R. n. 194/1996. Tale qualificazione, però, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa.
La Corte verifica il presupposto sostanziale dell’istituto. La gestione che forma oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Su questo punto il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando le pronunce della stessa Sezione e di altre Sezioni regionali (Sez. Piemonte n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013). L’orientamento è costante: quando manca il debito di custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale indirizzo. Il venir meno del presupposto sostanziale dell’obbligo di resa determina l’improcedibilità del giudizio in epigrafe.
Da tale esito discende la restituzione degli atti all’ente locale interessato, privo ormai di titolo per la tenuta del conto. La pronuncia è di rito, e ciò giustifica il nulla per le spese, in coerenza con la definizione in rito del procedimento.
Nota della Redazione
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