Incompatibilità assoluta e relativa negli incarichi extra-istituzionali del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 135 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi extra-istituzionali del pubblico dipendente, la disciplina dell’art. 53, comma 7 bis, d.lgs. n. 165/2001, che configura il danno erariale da omesso riversamento del compenso, opera esclusivamente nelle ipotesi di incompatibilità relativa, cioè di attività consentite previa autorizzazione dell’amministrazione. Per gli incarichi affetti da incompatibilità assoluta, in quanto ex se non autorizzabili, il pregiudizio non si identifica nel mancato versamento, ma nella violazione del sinallagma e del principio di esclusività del rapporto di lavoro, con danno quantificabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla conoscibilità obiettiva del nocumento, che l’omessa comunicazione degli incarichi, in quanto violazione di un atto dovuto, è idonea a occultare.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico, all’epoca dei fatti militare della Guardia di Finanza, per il risarcimento del danno erariale causato dallo svolgimento, tra il 2015 e il 2019, di incarichi extra-istituzionali retribuiti in assenza di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Gli incarichi contestati riguardavano l’attività di procacciatore d’affari per una società e di amministratore di condominio per due compendi immobiliari. L’atto introduttivo quantificava il danno in 14.174 euro, importo poi rettificato in udienza. Il convenuto ha eccepito la nullità della citazione, la prescrizione del credito e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, evidenziando di aver dichiarato fiscalmente i compensi e di non aver potuto adempiere all’obbligo di versamento per carenza dei regolamenti attuativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità della citazione, rilevando che l’atto contiene l’indicazione analitica dei fatti, degli importi, dei soggetti conferenti e del periodo di riferimento, come richiesto dall’art. 86 c.g.c. Nemmeno l’omessa menzione della pendenza del giudizio di destituzione davanti al Consiglio di Stato assume rilievo, trattandosi di circostanza non determinante ai fini della fattispecie.

Quanto alla prescrizione, la Corte osserva che il convenuto era destinatario di un obbligo informativo la cui omissione, per grave negligenza, integra la condotta di occultamento doloso del danno, anche in forma omissiva quando riguardi atti dovuti. Il dies a quo va pertanto ancorato alla conoscibilità obiettiva del nocumento, coincidente con la segnalazione della Guardia di Finanza del maggio 2020.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, l’art. 894 COM sulle incompatibilità professionali del militare e l’art. 896 COM sulle attività consentite previa autorizzazione. La norma militare richiama espressamente solo i commi da 8 a 16-bis dell’art. 53, ma il comma 6 ne afferma la portata generale per tutti i dipendenti in regime di diritto pubblico, militari compresi.

Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra incompatibilità relativa e incompatibilità assoluta. Solo la prima, soggetta a procedimento autorizzatorio, attiva l’art. 53, comma 7 bis, con danno predeterminato nella misura del compenso ricevuto. La seconda, non autorizzabile, integra una diversa violazione del sinallagma, per la quale il danno va determinato equitativamente.

Applicando tale criterio, l’attività di amministratore di condominio, svolta con continuità e regolamentata dalla legge n. 220/2012, è assolutamente incompatibile: il danno è parametrato equitativamente ai compensi percepiti, per un totale di 4.500 euro. L’attività di procacciatore d’affari, invece occasionale, ricade nell’art. 53, comma 7 bis, con danno predeterminato di 2.587 euro, cui si aggiunge il compenso del 2019 di 2.064 euro.

La Corte ravvisa la colpa grave in entrambe le tipologie di incarico, valorizzando il tenore inequivocabile delle norme violate e il ruolo rivestito dal convenuto. La domanda è accolta nei termini riquantificati dalla Procura, con condanna al pagamento di 7.087 euro, oltre rivalutazione e interessi legali, e spese poste a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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