Giudizio di conto: irregolarità senza ammanco e incompetenza sulla condictio indebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 252 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il sindacato del giudice contabile è circoscritto all’accertamento della regolarità contabile della gestione e non si estende al merito del rapporto concessorio, che appartiene ad altre giurisdizioni. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di accertamento del credito e di condictio indebiti proposta dall’agente contabile. Il conto che ometta una parte della gestione o annoti un credito del concessionario è irregolare, anche quando non determini alcun ammanco a carico dell’agente.

Il Fatto

La società concessionaria ha gestito il servizio di biglietteria di un museo statale per l’esercizio 2020, in forza di atto di concessione accessoria, rivestendo la qualità di agente contabile. Il conto non era stato trasmesso alla Sezione dall’amministrazione concedente, che lo riteneva incompleto perché privo dell’indicazione dell’aggio di riscossione e del relativo riversamento.

Il giudice monocratico aveva disposto la compilazione d’ufficio del conto e irrogato una sanzione pecuniaria. Il ricorso in opposizione dell’agente era stato accolto con sentenza n. 81/2023, che aveva disposto l’apertura del giudizio di conto. All’esito dell’istruttoria, il magistrato designato ha concluso per l’irregolarità del conto senza ammanco. L’agente ha chiesto l’approvazione del conto e la restituzione delle somme trattenute dall’amministrazione, oltre interessi e risarcimento.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio ha qualificato la società come agente contabile, riscossore di somme di pertinenza pubblica. Dalla data dell’incasso a quella del riversamento la concessionaria ha la disponibilità delle somme dovute all’amministrazione, con configurazione del cd. maneggio di denaro pubblico. Di qui l’assoggettamento alla giurisdizione contabile, ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 137 del c.g.c.

Il Collegio ha poi rilevato d’ufficio la propria incompetenza a decidere sulla domanda di accertamento e sull’eccezione di condictio indebiti. Il sindacato giurisdizionale non si estende al merito del rapporto concessorio, riservato al giudice civile o amministrativo, ma si concentra sulla corretta rappresentazione delle operazioni patrimoniali nel conto. Resta esclusa l’indagine sul rapporto, salvo quanto necessario a verificarne le ragioni contabili.

Sull’aggio di riscossione, la Corte richiama la distinzione, consolidata, tra appalto e concessione di servizi (Cons. Stato, V, n. 146 del 2025; Cons. Stato, V, n. 5785 del 2021; Adunanza Plenaria n. 19 del 2013). Nella concessione il concessionario si remunera tramite i proventi della gestione. Nella gestione integrata di servizi museali, le somme incassate per la vendita dei biglietti conservano natura di denaro pubblico, con obbligo di specifica rendicontazione.

Nel merito, il Collegio ha condiviso la relazione istruttoria: il conto è affetto da irregolarità formale per incompleta e parziale rappresentazione della gestione e per errata contabilizzazione di un riversamento, senza alcun ammanco. A identica conclusione si perviene considerando gli aggi di competenza del periodo gennaio-luglio, interamente riversati su richiesta dell’amministrazione: l’annotazione di un credito residuo del concessionario integra comunque irregolarità del conto. Il conto è stato quindi dichiarato irregolare senza ammanco, con spese compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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