Nessun danno erariale da omessa IMU senza titolo concessorio valido (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 19 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da mancata entrata tributaria presuppone la sussistenza del potere impositivo dell’ente e, dunque, l’esistenza di un valido titolo concessorio in capo al soggetto passivo. Ove il giudice amministrativo abbia accertato, con pronuncia esecutiva, l’insussistenza del titolo e della legittima occupazione del demanio, non è configurabile alcun credito tributario e alcuna prescrizione imputabile al dirigente. Il requisito dell’attualità e concretezza del danno va accertato al momento della proposizione della domanda. Il giudicato penale non vincola il giudice amministrativo quando l’ente non si sia costituito parte civile, né si estende alla qualificazione giuridica dei fatti.
Il Fatto
Due ex dirigenti dell’Ufficio Tributi di un comune pugliese vengono citati in giudizio dalla Procura regionale per il risarcimento di un preteso danno erariale. La contestazione riguarda l’omessa emissione degli avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014 nei confronti di una società titolare di una concessione demaniale marittima, con conseguente prescrizione del credito tributario.
La Procura ritiene gravemente colposa la condotta dei dirigenti, per non aver dato seguito a un verbale di constatazione della Guardia di Finanza e per non aver considerato una sentenza penale che riteneva la concessione valida fino al 2013. I convenuti eccepiscono l’insussistenza del presupposto impositivo e del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella sussistenza del potere impositivo comunale, che presuppone la validità del titolo concessorio nel periodo considerato. Richiamando Cass. civ. Sez. Tributaria n. 9957 del 2023, i giudici contabili osservano che il legislatore tributario valorizza non la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di un titolo legittimante il possesso.
La concessione originaria era scaduta il 31 dicembre 2001 e non era mai stata espressamente rinnovata o prorogata. Sulla validità del titolo, tuttavia, era intervenuta la sentenza TAR Puglia n. 301/2022, esecutiva e confermata dall’ordinanza Cons. Stato n. 4325/2022, che aveva statuito l’insussistenza delle condizioni per la proroga ex lege e per il subentro. Tale pronuncia — divenuta definitiva nelle more — è resa nella sola sedes materiae competente, quella amministrativa.
La Corte respinge la tesi attorea secondo cui la sentenza penale del 2011 sarebbe prevalente. Il giudicato penale non vincola il giudice amministrativo, tanto più quando il comune non si è costituito parte civile. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 9656/2022, si afferma che il vincolo copre solo i fatti materiali, non la qualificazione giuridica, e opera solo verso le parti del processo penale. La pronuncia penale risulta, peraltro, superata dalla giurisprudenza di legittimità sulla portata della proroga automatica delle concessioni demaniali.
Ne deriva che, al momento dell’introduzione del giudizio, difettava il requisito dell’attualità e concretezza del danno. Senza un valido titolo concessorio non sussisteva alcun credito IMU, né alcuna prescrizione imputabile ai convenuti. La domanda è quindi rigettata per insussistenza del danno contestato, con assorbimento dell’esame della responsabilità. I difensori dei convenuti sono liquidati a carico del comune.
Nota della Redazione
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