Rito abbreviato contabile e spese di giudizio a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 18 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., conseguente al tempestivo versamento della somma quantificata in sede di ammissione al rito abbreviato, comporta la condanna del convenuto alle spese di giudizio. A tale peculiare modalità di definizione non può ricollegarsi una pronuncia di compensazione delle spese, poiché la norma richiamata si limita a statuire che il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese, senza porre limiti alla loro imputazione, diversamente da quanto previsto per le ipotesi di estinzione del processo. La richiesta e l’accettazione del pagamento in misura ridotta del danno contestato consentono di assimilare la posizione del convenuto a quella di parte soccombente.
Il Fatto
Con atto di citazione depositato il 30 maggio 2023, il Procuratore regionale ha citato in giudizio tre convenuti — due dipendenti a tempo indeterminato e un lavoratore somministrato — per sentirli condannare al risarcimento del danno, avendo posto in essere condotte violative dei propri obblighi di servizio, consistenti nella falsa certificazione della presenza in servizio e nel favoreggiamento di tale comportamento.
I convenuti hanno chiesto in sede di costituzione di essere ammessi al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio. Con decreto n. 7/2023 del 13 novembre 2023 le istanze sono state accolte, quantificando il pagamento in misura ridotta e fissando il termine perentorio per il versamento. I difensori hanno depositato copia dei bonifici, effettuati in data 22 novembre 2023, e l’amministrazione ha prodotto il provvedimento di incameramento della somma. All’udienza camerale i convenuti e il pubblico ministero hanno concluso per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, stante il documentato e tempestivo versamento della somma da parte dei convenuti in esecuzione del decreto di ammissione al rito abbreviato. Il giudizio va quindi definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con contestuale condanna alle spese del giudizio.
La questione giuridica centrale attiene alla sorte delle spese in questa peculiare modalità di definizione. Il Collegio esclude che ad essa possa conseguire una pronuncia di compensazione tra le parti. La norma richiamata, al comma 8, si limita infatti a stabilire che il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese, senza porre alcun limite in ordine alla loro imputazione.
Tale silenzio assume valore dirimente se raffrontato alla disciplina dettata per le ipotesi di estinzione del processo, ove il legislatore ha invece espressamente previsto la compensazione. Il diverso trattamento delle due fattispecie conferma che, nel rito abbreviato contabile, la regola è l’imputazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
Il Collegio argomenta inoltre che la circostanza per cui il convenuto abbia richiesto ed accettato di definire il giudizio mediante il pagamento in misura ridotta del danno contestato consente di assimilare la sua posizione a quella di parte soccombente. Da qui la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine.
Nota della Redazione
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