Responsabilità amministrativa del presidente di ordine professionale per spese non documentate (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 206 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, incombe sul convenuto l’onere di fornire la prova positiva dell’inerenza delle spese sostenute a finalità istituzionali dell’ente. La mera documentazione di spesa non è idonea a dimostrare tale inerenza, né l’approvazione del bilancio consuntivo equivale ad avallo o inverte l’onere probatorio. La sentenza penale di assoluzione per peculato, limitata all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, non elide il giudizio contabile sulla legittimità dell’utilizzo del denaro; né alcuna valenza di giudicato può annettersi all’archiviazione per altra fattispecie. La colpa grave si ravvisa nella consapevole trascuratezza nel documentare ciascuna spesa.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il già presidente di un ordine professionale, in carica per un lungo periodo, contestandogli di aver sostenuto, tra il 2011 e il 2015, spese qualificate come di rappresentanza e di aver emesso assegni a valere sul conto dell’ente per finalità non istituzionali. Su richiesta della Procura, la condanna al risarcimento del danno erariale ammontava a 47.829,28 euro; il convenuto era stato altresì rinviato a giudizio per peculato.
Costituitosi, il convenuto eccepiva la nullità della citazione, per essere i fatti contestati indicati solo tramite rinvio alla relazione di accertamento della Guardia di Finanza, e la prescrizione del credito. Nel merito contestava l’assenza di prova del danno e del nesso causale, invocando la valenza di giudicato della sentenza penale di assoluzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di nullità: l’oggetto della contestazione coincide con l’elenco delle spese contenuto nella relazione di accertamento, integralmente richiamata; gli importi riferiti a ciascun anno del quinquennio coincidono con i totali degli elenchi annuali e con il controvalore degli assegni.
Quanto alla prescrizione, il dies a quo non coincide con le singole date di spesa, bensì con la relazione che ha fornito la piena conoscenza dell’esistenza e delle circostanze del danno. La relazione del commissario straordinario, anteriore, non integrava l’exordium praescriptionis, perché ne emergevano solo lacune gestionali da approfondire. L’invito a dedurre, notificato entro il termine quinquennale, ha quindi interrotto validamente la prescrizione.
La pronuncia assolutoria per peculato non elide la responsabilità contabile: il giudice penale ha escluso l’intento di appropriazione, ma questa Corte può vagliare la legittimità dell’utilizzo del denaro e l’offerta di idonea documentazione sull’inerenza a finalità istituzionali. All’archiviazione per altra fattispecie non può annettersi alcuna valenza di giudicato.
Nel merito, il confronto tra le spese regolate in contanti e il denaro procuratosi con assegni intestati a sé stesso evidenzia una duplicazione: la provvista degli assegni non può essere inclusa nel danno, perché ha finanziato le stesse spese di rappresentanza. Riguardo a queste ultime, il convenuto non ha offerto alcun chiarimento corroborato in via documentale. L’onere della prova positiva dell’inerenza grava su di lui, e la Procura poteva limitarsi a contestarla, senza farsi carico di una prova negativa.
Non valgono a dimostrare l’inerenza l’illustrazione sommaria delle spese in sede di bilancio preventivo, le spiegazioni in sede di consuntivo, né l’approvazione del consuntivo stesso. I verbali di interrogatorio e le audizioni testimoniali di terzi costituiscono prova generica. Non rileva il regolamento interno, implementato solo dalla fine del 2014, né l’assenza di critiche da parte dell’ufficio di presidenza.
La colpa grave risiede nella trascuratezza consapevole nel documentare ciascuna spesa. Il danno erariale è quantificato in 26.629,28 euro, oltre rivalutazione dalla cessazione dalla carica e interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo; le spese di giustizia sono poste a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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