Nessun conto giudiziale per i beni in uso presso gli uffici comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 152 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, lo spartiacque tra il consegnatario di beni mobili per debito di custodia e il consegnatario per debito di vigilanza risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo il primo è qualificabile agente contabile ed è obbligato alla resa del conto giudiziale. Il secondo, qualificabile agente amministrativo, è gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente. Ne consegue che i beni eterogenei e a carattere durevole, ricondotti allo stato patrimoniale del Comune e affidati a un dipendente, integrano un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, estraneo all’obbligo di resa. Il giudizio di conto deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

La vicenda ha origine dal giudizio di conto iscritto nei confronti di un dipendente comunale, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni presso il Comune per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale riguarda unicamente beni mobili di pertinenza dell’ente locale.

Il Magistrato istruttore, nella relazione depositata, dubita della qualificazione dell’incarico come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate in data 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione comunale. La questione approda così davanti al Collegio contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento distintivo tra le due posizioni soggettive nella natura della gestione affidata. Il criterio decisivo risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio.

Da tale presupposto deriva che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti si applica il D.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Detto debito investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte assegnate all’ufficio. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, tra cui la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.

Nel caso concreto, i beni oggetto del conto presentano natura eterogenea, anche a carattere durevole, sono in uso presso le diverse articolazioni del Comune, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente e assoggettati a mero debito di vigilanza. Non è ravvisabile una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, ma una mera elencazione ricognitiva. Il Collegio conclude quindi per l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale e dichiara improcedibile il giudizio, con restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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