Ottemperanza al giudicato previdenziale e limiti del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 53 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su un rapporto previdenziale, l’esecuzione solo parziale del titolo giudiziale, consistente nel pagamento di un mero acconto degli arretrati e nel perdurante mancato ripristino del trattamento pensionistico, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso. L’Istituto previdenziale che alleghi impedimenti di natura tecnica è tenuto a fornire esaustive notizie sulle tempistiche di superamento degli stessi; in difetto, il giudice assegna un termine per gli adempimenti e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La manifestata volontà dell’ente di dare corso ai provvedimenti di competenza esclude, invece, la fissazione della somma per il ritardo nell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avverso l’I.N.P.S., Ufficio provinciale di Lecce, deducendo l’inottemperanza alla sentenza n. 599/2022 con cui la Sezione giurisdizionale della Puglia aveva riconosciuto il diritto al ripristino della pensione di reversibilità e al pagamento degli arretrati oltre accessori. Il titolo giudiziale era passato in giudicato e risultava notificato, unitamente a formale diffida, senza che l’Istituto vi desse integrale esecuzione.
In vista dell’udienza il ricorrente ha segnalato di aver ricevuto un pagamento una tantum di €. 10.000 a titolo di acconto degli arretrati, chiedendo la condanna dell’Istituto al ripristino del trattamento pensionistico e al pagamento integrale del dovuto. L’I.N.P.S., costituitosi, ha confermato che l’esecuzione era impedita da problematiche di natura tecnica e che il pagamento dell’acconto era stato disposto proprio per anticipare le legittime aspettative del pensionato.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ragione dell’esecuzione solo parziale del giudicato. Costituisce circostanza pacifica che il pagamento di €. 10.000,00 sia da qualificarsi come mero acconto in vista dell’integrale esecuzione del titolo.
Risulta inoltre non contestato che il trattamento pensionistico non sia stato ancora ripristinato. L’inerzia dell’Istituto, pur non totale, si traduce in un adempimento incompleto del precetto giudiziale, che non soddisfa l’obbligo di esatta esecuzione.
Rilievo centrale assume la condotta processuale dell’ente previdenziale, che non ha fornito esaustive notizie in merito alle tempistiche di risoluzione delle problematiche tecniche addotte a giustificazione del ritardo. L’allegazione di un impedimento tecnico, priva di indicazioni verificabili sulla sua durata, non vale a escludere l’ottemperanza.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, assegnando all’I.N.P.S. il termine di 90 giorni dalla notifica della decisione per l’adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati all’esatta e completa liquidazione di quanto dovuto in forza della sentenza n. 599/2022. Ha inoltre nominato, per il caso di infruttuosa scadenza del termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore della sede provinciale, che provvederà agli adempimenti entro i successivi 90 giorni.
Il Giudice ha invece escluso la fissazione della somma per il ritardo richiesta ai sensi dell’art. 218, comma 4, lett. d), del Codice di giustizia contabile, valorizzando la manifestata volontà dell’Istituto di dare corso ai provvedimenti una volta risolti i problemi tecnici. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 600,00, con distrazione in favore del legale antistatario.
Nota della Redazione
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