Pensione privilegiata: diritto alla classificazione tabellare anche in corso di causa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 52 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento privilegiato vitalizio sorge quando l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio e ne sia accertata l’ascrivibilità tabellare, a nulla rilevando che la classificazione definitiva intervenga nel corso del giudizio. L’inerzia dell’INPS nel dare corso al procedimento di ascrizione non preclude l’accertamento del diritto, che il giudice contabile riconosce sulla base del verbale della CMO depositato in causa. Il giudizio medico-legale dell’organo di consulenza, se non contestato, costituisce base sufficiente per il riconoscimento della prestazione. La decorrenza va fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con gli accessori di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, Primo Maresciallo della Marina Militare in congedo dal 20 giugno 2017, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia alla colonna con D.M. n. 336/D del 26 marzo 2007. Il precedente verbale della CMO di Roma si era però limitato a classificare l’infermità ai soli fini dell’equo indennizzo, senza pronunciarsi sull’ascrizione tabellare utile al trattamento di privilegio.

Presentata la domanda di pensione privilegiata all’INPS il 6 novembre 2017, l’istituto restava inerte. Il ricorrente proponeva ricorso amministrativo e, quindi, ricorso alla Corte dei conti, lamentando la condotta omissiva dell’ente previdenziale. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, rappresentando di aver sollecitato la CMO di Taranto per la redazione di un nuovo verbale.

La Motivazione della Corte

La Sezione individua la questione nel diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma priva, all’introduzione del giudizio, della necessaria ascrizione tabellare. Il precedente verbale del 2002 si era fermato alla sola classificazione utile all’equo indennizzo, lasciando incompleto il procedimento ai fini del trattamento di privilegio.

Nel corso del giudizio, a seguito dell’istruttoria disposta dal giudice, la CMO di Taranto ha depositato il verbale n. 203 del 14 aprile 2022, che — dopo visita diretta — ha posto diagnosi di spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple e incipienti segni di radicolopatia cronica, ascrivendola all’8^ categoria, Tabella A, e specificando che trattasi di patologia non suscettibile di miglioramento.

La Corte ritiene il ricorso fondato. Non vi è motivo di dubitare dell’esattezza del giudizio medico-legale dell’organo di consulenza, che conferma l’ascrivibilità già espressa nel 2002 dalla CMO di Roma. Ricorrono tutti i requisiti previsti dagli artt. 64 e ss. del d.lgs. n. 1092/1973. L’istituto resistente non ha dedotto alcuna argomentazione contraria.

Accolto il ricorso, il giudice riconosce il diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria, Tabella A, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 6 novembre 2017. Il diritto agli arretrati è maggiorato, dalla scadenza di ogni rateo, di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale differenziale, di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’INPS è condannato alle spese di lite, liquidate in € 500 oltre oneri e accessori, in favore del difensore antistatario, in ragione della mancata adozione del provvedimento richiesto nonostante il verbale già depositato agli atti il 1° giugno 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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