Conto giudiziale del consegnatario: modelli obbligatori e irregolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 186 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la Corte dei conti valuta la sola regolarità della gestione dell’agente contabile, destinatario esclusivo del giudizio, non già l’operato dell’amministrazione o di chi ne cura la trasmissione del conto. Il consegnatario di beni mobili assume per legge un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, esibendo nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924. Il conto è irregolare quando non comprende l’intera documentazione prescritta — non solo il riepilogo delle variazioni — e quando manca la relazione degli organi di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C.. La mancata adozione di un determinato modello formale non incide di per sé sulla validità del conto, purché siano rappresentati carico, scarico e rimanenze.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una struttura del Ministero della Difesa, reso per il periodo 01.01.2016–31.12.2016 e depositato in data 03.12.2019. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2024, ha segnalato irregolarità formali e sostanziali: il conto era stato compilato sul solo modello 16/M, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, e mancava la relazione dell’organo di controllo interno.
Non essendo possibile l’approvazione delle risultanze e il discarico dell’agente, è stata chiesta la fissazione dell’udienza. L’agente ha depositato memoria difensiva sostenendo che il modello 24 non si applica all’amministrazione militare, che i dati richiesti sono contenuti nel modello C.M./4 e che la trasmissione del conto compete alla Direzione di Amministrazione dell’Esercito. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 137 C.G.C., la Corte giudica sui conti degli agenti contabili per valutare la sola regolarità delle gestioni. Richiamando la Corte costituzionale n. 59/2024, i giudici ribadiscono che il giudizio di conto è procedura necessaria volta a verificare se chi ha maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha impiegato. Destinatari ne sono gli agenti contabili, non gli ordinatori di spesa (Corte costituzionale n. 292 del 2001), e il carattere ineludibile del giudizio discende dalla garanzia costituzionale di corretta gestione del pubblico denaro (Corte costituzionale n. 114 del 1975 e n. 1007 del 1998).
Da ciò deriva che referente del conto è esclusivamente l’agente contabile e non l’amministrazione o chi ne cura la trasmissione, adempimento meramente amministrativo. L’agente è costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, secondo l’art. 140, comma 3, C.G.C. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile l’esame dei conti: non si può supplire con verifiche interne.
Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, con la conseguente resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare debito iniziale, materiale in consegna, materiale distribuito e rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel solo modello 16/M.
Il Collegio chiarisce che l’utilizzo del modello 24, previsto per gli enti locali dal d.P.R. n. 194/1996, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare, e che la mancata adozione di un modello formale non incide sulla validità del conto. È però necessario che il conto esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative approvate con D.M. 20 dicembre 2006 confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto: ordini di carico e scarico, modello 6/M, 11/M, 9/M, 10/M e 16/M.
La Sezione richiama la propria sentenza n. 124/2024 e il “Quaderno” operativo n. 6 della Direzione di Amministrazione dell’Esercito: l’intera documentazione costituisce il conto giudiziale e deve essere trasmessa alla Corte, non trattenuta presso l’amministrazione. Costituisce ulteriore irregolarità la mancata allegazione della relazione degli organi di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. Il conto è dunque carente e non può essere approvato né seguito il discarico dell’agente. Nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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