Inammissibile il ricorso contro la CMO se manca il provvedimento definitivo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 75 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice contabile avverso il giudizio della Commissione medico-legale è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., quando sia proposto prima che l’amministrazione abbia emesso il provvedimento definitivo sulla domanda di aggravamento dell’infermità. La pendenza del procedimento amministrativo davanti al Ministero, con richiesta di chiarimenti e di riesame del giudizio alla CMO competente, integra l’ipotesi di domanda sulla quale non si è provveduto in sede amministrativa. Il giudizio sulla ascrivibilità tabellare presuppone, dunque, una determinazione ministeriale definitiva impugnabile. In difetto, la tutela giurisdizionale è anticipata e la pronuncia non può che essere di inammissibilità, con compensazione delle spese stante la natura preliminare della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex aviere cessato dal servizio per fine ferma nel 1986, era titolare di trattamento privilegiato tabellare vitalizio di ottava categoria per gli esiti di fratture pluriframmentarie al femore, alla patella e all’ulna sinistri, con marcata anomalia all’EEG da trauma cranico. Con il ricorso ha domandato il riconoscimento del diritto a una migliore ascrizione tabellare, deducendo l’aggravamento della patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La CMO di Taranto, con verbale n. 268 del 28 marzo 2023, aveva escluso l’evoluzione peggiorativa per aggravamento e riclassificato l’infermità alla Tabella B, ai fini dell’indennità una tantum per quattro annualità. Il ricorrente ha chiesto il ripristino del vitalizio già fruito, con classificazione alla sesta categoria della Tabella A. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità per mancanza del provvedimento ministeriale definitivo, essendo ancora in corso la procedura di aggravamento.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice monocratico riguarda la proponibilità del ricorso quando l’iter amministrativo non sia ancora concluso da un provvedimento definitivo. Il Collegio ha ritenuto di aderire all’eccezione dell’Amministrazione convenuta, rilevando che la fattispecie rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., ossia quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
Nel caso di specie, il Ministero ha dichiarato di aver richiesto i necessari chiarimenti e il riesame del giudizio alla competente CMO, in relazione alla nuova classifica attribuita all’infermità. Il procedimento amministrativo era, dunque, ancora pendente al momento della decisione, e nessun provvedimento definitivo era stato emesso.
Il giudicante ha quindi escluso ogni valutazione di merito sull’aggravamento dedotto e sull’ascrivibilità tabellare richiesta, non essendovi un atto amministrativo impugnabile. La pronuncia resta sul piano processuale: il ricorso è inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione, compresa la richiesta di CTU formulata dal difensore del ricorrente all’udienza.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi di compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., in ragione della natura preliminare della pronuncia. Il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, con annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati del ricorrente e degli aventi causa.
Nota della Redazione
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