Applicazione non retroattiva dell’art. 54 T.U. alla Polizia penitenziaria (Corte dei Conti Sez. I App. n. 62 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, il coefficiente di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La disciplina sopravvenuta, pur immediatamente precettiva e quindi applicabile ai trattamenti previdenziali già liquidati, non ha efficacia stricto sensu retroattiva: in difetto di una testuale previsione di retroattività e in presenza del dies di entrata in vigore fissato al 1° gennaio 2022, la riliquidazione opera soltanto sui ratei pensionistici maturati dal gennaio 2022. L’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di blocco della contrattazione collettiva dichiarata con sentenza n. 178/2015 non determina il computo automatico degli incrementi retributivi congelati, ma soltanto la necessità di un nuovo impulso alla dialettica contrattuale.
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, titolare di un trattamento liquidato con il sistema misto e con un servizio utile al 31 dicembre 1995 di diciassette anni e otto mesi, agiva in primo grado per ottenere la riliquidazione della pensione. Chiedeva l’applicazione del coefficiente di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e il riconoscimento delle maggiorazioni stipendiali non godute per effetto del blocco stipendiale di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con sentenza n. 454/2021, respingeva il ricorso su entrambi i capi e condannava il pensionato alle spese. Proponeva appello, invocando tra l’altro lo ius superveniens costituito dall’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, entrata in vigore dopo il deposito della sentenza gravata. Si costituiva l’INPS, chiedendo il rigetto degli arretrati anteriori al 2022. Restava contumace il Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia, non costituitosi nonostante la regolare notifica. Sul primo motivo, ritiene ammissibile la doglianza fondata sulla norma sopravvenuta: secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il divieto di domande nuove in appello non opera per le pretese che traggono fondamento da una normativa sopravvenuta.
Nel merito, il Collegio ricorda che la giurisprudenza contabile di appello ha costantemente escluso l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale dei corpi di polizia a ordinamento civile, richiamando l’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990 e l’art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992, che richiama il solo art. 52. La legge n. 234/2021 ha però esteso a tale personale il coefficiente elaborato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM per il personale militare, in ossequio alla specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010.
Il punto decisivo riguarda gli effetti intertemporali. In coerenza con l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, la Sezione afferma che la novella è immediatamente precettiva, ma priva di effetti stricto sensu retroattivi. L’art. 22 della legge n. 234/2021 fissa infatti l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022, e il comma 102 programma la spesa in incremento dal 2022 al 2031, computo incompatibile con un’interpretazione retroattiva. La Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 2023, ha condiviso tale ricostruzione, precisando che la riliquidazione opera solo dal rateo di gennaio 2022.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La domanda sui benefici connessi al blocco stipendiale dal 30 luglio 2015 costituisce domanda nuova, non proposta in primo grado. Nel merito, la sentenza n. 178/2015 ha sì rimosso per il futuro i limiti alla contrattazione, ma non consente il computo automatico degli incrementi congelati. Le successive pronunce n. 167/2020 e n. 92/2021 confermano che la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella effettivamente percepita.
L’appello è dunque accolto parzialmente: è riconosciuto il diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di difesa sono compensate per entrambi i gradi, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Nota della Redazione
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