Giudizio di conto: discarico dell’economo e adempimenti dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 184 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., costituendo omissione addebitabile all’amministrazione e non all’agente contabile, non preclude il discarico di quest’ultimo. L’omessa trasmissione delle determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici e di rimborso è superata quando l’annotazione sul registro delle movimentazioni di cassa dell’imputazione delle spese ai capitoli di bilancio e degli estremi dei mandati trimestrali di rimborso presuppone l’avvenuta rendicontazione e approvazione. Il Collegio approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile quando non emergono irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento dei successivi obblighi di legge.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un Comune, tenuta dall’economo per il periodo dall’01.01.2018 al 10.06.2018. Il conto giudiziale, depositato nel settembre 2019, concerne l’ultima gestione dell’agente contabile e viene iscritto a ruolo di udienza su richiesta del magistrato istruttore, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.
Il magistrato istruttore contesta due profili: la mancata trasmissione delle determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici e di rimborso all’economo; il mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. L’ente produce in seguito un documento che, per contenuto, non integra le finalità dell’adempimento. All’udienza il Pubblico Ministero conclude per il discarico dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili. Si tratta di un adempimento di carattere sostanziale, finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’amministrazione quanto in quello dello stesso agente contabile, per evitare commistioni e responsabilità connesse alla gestione del subentrante.
Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. La contestazione relativa all’omessa trasmissione delle determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici e di rimborso è superata: come rilevato nella stessa relazione di deferimento, l’annotazione a margine del registro delle movimentazioni di cassa dell’imputazione della singola spesa al relativo capitolo di bilancio e degli estremi dei mandati emessi a rimborso con cadenza trimestrale presuppone l’avvenuta rendicontazione periodica e la relativa approvazione, in conformità al regolamento di economato.
Quanto al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio rileva che l’omissione è addebitabile all’amministrazione e non all’agente contabile. Pur prendendo atto dell’invio tardivo, avvenuto solo a seguito di specifica richiesta istruttoria, il Collegio ribadisce che la relazione dovrebbe dare conto dell’attività di verifica svolta: regolarità formale del conto; corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto; tipologia delle entrate e delle uscite e versamenti in tesoreria; ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile, con il livello di approfondimento parametrato alla tipologia del conto esaminato (richiamata Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).
Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, dichiara il discarico dell’agente e accerta le rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla per le spese, non essendosi l’agente contabile avvalso del ministero di un difensore.
Nota della Redazione
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