Contributi PSR, fatture per operazioni inesistenti e responsabilità del tecnico per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 125 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici per investimenti nelle aziende agricole, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi inesistenti integra illecito erariale anche quando il beneficiario abbia realizzato gli interventi finanziati, poiché l’erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l’effettività del costo cui si riferisce. Il carattere fraudolento del sistema di fatturazione e di pagamenti incide sull’intero contributo, non essendo frazionabile la pretesa in ragione delle singole poste. Risponde a titolo di dolo il tecnico che abbia ideato e gestito il meccanismo di neutralità finanziaria tra le imprese coinvolte, in quanto consapevole della alterazione dei presupposti del finanziamento. Il giudizio contabile è informato al criterio della preponderanza dell’evidenza, sicché il quadro indiziario grave, preciso e concordante è idoneo a fondare l’accertamento. Non sussiste pregiudizialità del processo penale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la ditta individuale beneficiaria di un contributo concesso da ARGEA nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, il suo titolare e il tecnico agronomo che aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori. Secondo la prospettazione attorea, il beneficio sarebbe stato ottenuto mediante fatture per operazioni inesistenti e una rappresentazione non veritiera dei costi, con un sistema di pagamenti destinati a ritornare nella disponibilità dei soggetti coinvolti. Da qui la richiesta di condanna in solido al pagamento dell’intero contributo, oltre rivalutazione e interessi.

I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione della Procura in assenza di revoca dell’ente erogatore, l’incompetenza territoriale della Sezione, la mancata audizione personale e, nel merito, l’effettiva realizzazione delle opere e l’assenza di danno. Il tecnico ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), cod. giust. cont. rileva il luogo in cui si è svolta l’attività di gestione dei beni pubblici e si è verificato il fatto dannoso, individuato in Sardegna.

Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del beneficiario e della ditta. Dal tenore delle deduzioni emergeva l’inequivoca volontà di essere sentito personalmente; l’omessa audizione determina l’inammissibilità della citazione ai sensi dell’art. 67, comma 2, cod. giust. cont. Ne consegue l’inefficacia del sequestro conservativo e l’esclusione del rimborso delle spese legali, difettando l’assoluzione nel merito.

Quanto alla richiesta di sospensione, la Corte richiama la giurisprudenza contabile (SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 16/2021) e civile: l’art. 106 cod. giust. cont. esige una pregiudizialità tecnica o giuridica, non una mera consequenzialità logica. Il principio di reciproca indipendenza dell’azione penale e di quella di responsabilità impone il rigetto.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la pretesa verso il tecnico. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge un quadro indiziario grave e concordante: le aziende coinvolte hanno operato come committenti e fornitori, attestando lavori mai eseguiti per sé e ricevendo compensi sostanzialmente neutri. Il file riepilogativo dei flussi e le conversazioni rinvenute sui dispositivi sequestrati provano l’attività di pianificazione. Gli artt. 8 e 19 del Bando richiedono spese effettivamente sostenute e comminano la revoca integrale in caso di violazione dei criteri di ammissibilità.

La Corte afferma la responsabilità del tecnico a titolo di dolo erariale, quale consapevole ideatore del sistema di neutralità finanziaria, e lo condanna al risarcimento di 116.370,21 euro in favore di AGEA, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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