Riduzione del 20% al compenso del direttore generale Arpa e danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 106 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione del 20 per cento dei trattamenti economici dei direttori generali delle aziende sanitarie, disposta dall’art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, si applica direttamente al compenso del direttore generale dell’Arpa allorché la legge regionale rinvia, per la determinazione di tale compenso, a quello dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali. Il rinvio ha carattere mobile, adeguando il primo trattamento al secondo anche in diminuzione, sì che la riduzione opera dalla data di conferimento o di rinnovo dell’incarico. Il danno erariale da illegittima erogazione retributiva è attuale e non è ridotto dai recuperi in corso, dei quali può tenersi conto solo in sede esecutiva. Nel determinare il danno rileva il concorso causale di terzi non evocati in giudizio.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, con sentenza n. 13/2022, condannava il Presidente e i componenti della Giunta regionale alla restituzione, in favore dell’Arpa Molise, della somma di € 29.583,20, oltre accessori, per l’illegittima erogazione di retribuzioni e indennità al Direttore Generale dell’Arpa nel periodo maggio 2012 – giugno 2015.

La Procura regionale proponeva appello, dolendosi che il primo giudice avesse detratto dall’importo iniziale di € 98.060,25 la quota oggetto di recupero non ancora effettuato, chiedendo la condanna degli appellati all’importo complessivo di € 65.373,50. Gli appellati proponevano appelli incidentali, contestando l’an e il quantum della pretesa, la legittimazione passiva e il nesso di causalità.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti gli appelli ex art. 184 C.G.C., ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale: nessuna mutazione del thema decidendum è ravvisabile, perché la Procura chiede solo che la condanna sia rideterminata in misura corrispondente a quanto richiesto nell’atto introduttivo.

Nel merito, la questione centrale attiene alla determinazione del trattamento economico del Direttore Generale dell’Arpa. L’art. 9, comma 6, della legge regionale Molise n. 38/1999 stabilisce che tale compenso è determinato dalla Giunta e non può risultare superiore a quello dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali. Il Collegio ha confermato che il rinvio ha carattere mobile, adeguando il trattamento dell’Arpa a quello dell’Asrem anche in diminuzione.

Pertanto, la riduzione del 20 per cento disposta dall’art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008 e recepita con delibera di Giunta n. 1242 del 2009 si applica immediatamente, senza necessità di interpretazioni analogiche, al compenso del Direttore Generale dell’Arpa. La Corte ha rilevato che la Giunta, con la delibera n. 107 del 2013, ha erroneamente assunto a parametro solo la precedente delibera n. 682 del 2009, ignorando quella successiva.

La decurtazione opera, per espressa previsione di legge, «a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi». È quindi infondata la richiesta di espungere il periodo dall’8 maggio 2012 al 20 febbraio 2013.

Quanto al quantum, i recuperi in corso non riducono l’attualità del danno: essi attengono alla fase esecutiva e dei possibili introiti potrà tenersi conto solo in quella sede. Rileva invece il concorso causale di terzi non evocati in giudizio — il parere del Collegio dei revisori e il parere pro veritate — con riduzione di un terzo. Il danno è così rideterminato in € 43.582,35, da dividersi in parti uguali tra i quattro componenti della Giunta. Respinte le censure su nullità della citazione, notizia di danno, legittimazione passiva e separazione tra indirizzo e gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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