Danno all’immagine della PA da reato del dipendente non contestato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 127 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine dell’ente pubblico costituisce danno evento di natura non patrimoniale, riconducibile all’art. 2059 cod. civ., e si sostanzia nella lesione del prestigio e della reputazione dell’amministrazione, tutelati dagli artt. 2, 54 e 97 Cost.. Esso è risarcibile a prescindere dalla prova di una spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, poiché la sua essenza è la lesione ideale del bene giuridico, liquidabile anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. Presupposto della domanda contabile è l’accertamento del reato contro la pubblica amministrazione, che nel giudizio erariale conserva piena autonomia rispetto al giudizio penale. La sentenza di patteggiamento è assimilabile alla sentenza di condanna anche ai fini probatori. La mancata costituzione del convenuto rende i fatti non specificatamente contestati e sottratti all’onere di prova, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ..

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sardegna ha citato in giudizio un dipendente di una struttura sanitaria pubblica, addetto al servizio di necroforo, per il danno all’immagine arrecato all’ente di appartenenza. I fatti erano già stati accertati con sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Cagliari, divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato per induzione indebita a dare o promettere utilità, continuata e in concorso, ex artt. 81, 110 e 319 quater cod. pen..

Le condotte consistevano nell’agevolazione di alcune agenzie funebri nell’erogazione dei servizi, in cambio di somme di denaro, in un arco temporale compreso tra novembre e dicembre 2014. In sede penale non era stata raggiunta la prova dell’esatta quantificazione degli importi. La Procura contabile ha quantificato equitativamente il pregiudizio in Euro 2.834,38, parametrandolo a due mensilità dello stipendio. Il convenuto non ha depositato deduzioni né si è costituito; ha poi chiesto l’adesione volontaria al pagamento rateale, iniziando i versamenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente accertato la regolarità della notifica e ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 cod. giust. contabile. Nel merito ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, richiamando integralmente gli elementi probatori del procedimento penale e qualificando la sentenza di patteggiamento come sostanzialmente assimilabile a una sentenza di condanna.

La Corte ha valorizzato il contegno inerte del convenuto. In base all’art. 167, comma 1, cod. proc. civ., la mancata contestazione dei fatti costituisce comportamento processualmente rilevante: il giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato, che si considera non controverso. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 7074 del 2006) e ha rilevato che una diversa lettura garantirebbe il contumace in misura maggiore del convenuto costituito.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è apparso pacifico in ragione della commissione del reato e delle modalità della condotta. Sul piano dell’an, la Sezione ha ricostruito il danno all’immagine come danno evento, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM del 2003, qualificandolo come pregiudizio non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. in quanto incidente su diritti inviolabili della persona giuridica, quali reputazione, nome, immagine e prestigio. Ha richiamato il limite dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata fissato dalle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e n. 18356 del 2009.

La Corte ha escluso che il danno coincida con le spese di ripristino: i due piani sono distinti e gli esborsi rilevano solo sul piano probatorio. Ha inoltre precisato che non è necessario il clamor fori, essendo sufficiente il risvolto interno all’amministrazione (Cass. civ. Sez. III n. 12929 del 2007). Ha infine confermato la quantificazione equitativa operata dalla Procura, ritenendo assorbita la rivalutazione monetaria, e ha condannato il convenuto al pagamento della somma, con interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo, salvo scomputo dei versamenti rateali in sede esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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