Supervalutazione del servizio estero e ricalcolo del riscatto studi (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 25 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto alla supervalutazione del servizio di insegnamento prestato all’estero, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 59, comma 1, lett. a), della legge n. 449/1997, produce effetti sul computo dei periodi utili a fini pensionistici e sull’onere del riscatto degli studi, che va rideterminato in relazione al solo periodo necessario al raggiungimento del requisito contributivo. L’accertamento della spettanza del diritto, non accompagnato dall’emanazione del provvedimento pensionistico e dal pagamento del conguaglio, non determina la cessazione della materia del contendere: il giudice contabile accerta il diritto al perfezionamento del procedimento fino all’effettivo pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già insegnante di ruolo cessato dal servizio per dimissioni volontarie e in quiescenza per pensione anticipata, ha prestato attività di insegnamento all’estero, in Argentina e in Spagna, per più periodi documentati. In sede di lavorazione della domanda pensionistica non gli è stata riconosciuta l’intera supervalutazione del servizio estero, pari a suo avviso a quattro anni e otto mesi, con incidenza anche sull’onere del riscatto degli studi.

Dopo un ricorso amministrativo e un ricorso al giudice ordinario, definito con declinatoria di giurisdizione, la controversia è approdata alla Corte dei conti in riassunzione. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla supervalutazione, il ricalcolo del periodo pensionistico e la rideterminazione dell’onere di riscatto. L’INPS ha contestato la propria legittimazione passiva e la fondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente citato, e ha individuato l’oggetto della controversia nella supervalutazione del servizio scolastico all’estero e nel conseguente ricalcolo del riscatto degli studi, operato senza considerare i periodi esteri.

Il Collegio ha richiamato la disciplina di settore: l’art. 24 del d.P.R. n. 1092/1973, che aumenta della metà i primi due anni e di un terzo il tempo successivo per i servizi prestati nelle scuole italiane all’estero, e l’art. 59, comma 1, lett. a), della legge n. 449/1997, che fissa il limite complessivo dei cinque anni per gli aumenti dei periodi computabili.

Dagli atti è emerso che i periodi di insegnamento all’estero non erano stati valorizzati né per il raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione, né per il calcolo dell’onere di riscatto, che sarebbe risultato inferiore se rapportato ai minori anni utili. All’esito dell’interrogatorio del funzionario ex art. 165 c.g.c., l’Istituto ha riconosciuto la dovuta supervalutazione.

L’INPS ha poi corretto l’estratto conto, inserendo le maggiorazioni per il servizio estero fino al 31 agosto 2013, e ha ridotto il periodo a riscatto di un anno e undici mesi. Con successiva comunicazione ha riesaminato ed emanato il nuovo provvedimento di riscatto, riducendo l’onere a oltre trentaquattromila euro correlato a tre anni e sette mesi. Tuttavia non ha emanato il provvedimento pensionistico né ha proceduto al pagamento del conguaglio.

Su queste basi la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto al riconoscimento del diritto alla supervalutazione e al ricalcolo dell’onere di riscatto, accogliendo invece il ricorso per il diritto al perfezionamento del procedimento fino all’effettivo pagamento. L’INPS è stato condannato a emanare il provvedimento con il corretto computo dei servizi esteri, a riliquidare la pensione e a corrispondere il conguaglio. Le spese, liquidate in mille euro, seguono la soccombenza, in considerazione del disordine e della disattenzione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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