Responsabilità contabile per contributi PSR percepiti con fatture fittizie (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 133 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici destinati alla realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti configura illecito contabile anche quando il percipiente abbia effettivamente realizzato gli interventi finanziati. L’erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l’effettività del costo al quale si riferisce. La documentazione non veritiera, volta a dimostrare il sostenimento di costi in realtà non sostenuti, integra il dolo erariale, inteso come consapevolezza e volontà dell’azione contra legem. Il quadro indiziario grave, preciso e concordante è valutato secondo il criterio del più probabile che non, che informa il giudizio contabile. La richiesta di sospensione del processo per pendenza del giudizio penale è respinta in difetto di pregiudizialità tecnica o giuridica.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale agricola e il tecnico agronomo che ne aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori, chiedendone la condanna solidale al pagamento, in favore dell’organismo pagatore, della somma di euro 57.088,62. Il contributo era stato concesso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, Misura 4, Sottomisura 4.1, bando 2016, ed erogato in due tranche, a titolo di anticipo e di saldo.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero indotto in errore l’ente erogatore rappresentando il fittizio sostenimento dei costi mediante fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, in un sistema di scambi reciproci tra aziende agricole tutte beneficiarie di analoghi finanziamenti. I convenuti hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale per i medesimi fatti e, nel merito, hanno contestato l’impianto accusatorio, deducendo la piena legittimità dell’affidamento dei lavori ad altre aziende agricole e l’avvenuta verifica da parte dell’ente concedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di sospensione. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c., la sospensione è ammessa solo in presenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, non ravvisabile nel rapporto tra azione penale e azione di responsabilità. La giurisprudenza contabile richiamata (SS.RR. ordinanze n. 1/2017 e n. 16/2021) e quella di legittimità (Cass. SS.UU. n. 1768 e n. 12539 del 2011) affermano la reciproca indipendenza dei due giudizi. Nella specie ricorre una mera consequenzialità logica, che non impone la sospensione, anche in ossequio al canone della ragionevole durata del processo.
Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge un modello organizzativo nel quale le aziende coinvolte, in collegamento tra loro per il tramite del professionista incaricato, hanno rappresentato di aver sostenuto costi rivelatisi fittizi, in ragione della retrocessione dell’impegno finanziario. Il quadro indiziario è valutato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, criterio che informa il giudizio contabile e già applicato in fattispecie similari.
La Corte analizza la ricostruzione dei flussi finanziari: la sostanziale neutralità finanziaria dei rapporti tra le aziende trova conferma nell’esame delle fatture e dei movimenti di pagamento, sintetizzati negli allegati alla comunicazione di notizia di reato. Un importo di euro 12.000,00 è transitato attraverso una serie di pagamenti incrociati fino a tornare nella disponibilità dell’impresa convenuta. L’analisi prova che l’operazione veniva attuata senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati all’organismo pagatore.
Non assumono rilievo, per il Collegio, l’effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico sui soggetti esecutori e la convinzione della legittimità della pratica. La giurisprudenza contabile (Sezione Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 e n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023) è pacifica nel ritenere illecita la percezione di risorse a fronte di spese giustificate da fatture insussistenti. L’art. 8 del Bando ammette a contributo solo le spese effettivamente sostenute e l’art. 19 prevede la revoca integrale in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.
Quanto al professionista, i riscontri probatori confermano la sua responsabilità di pianificatore dei rapporti tra le imprese: dal sequestro dei dispositivi informatici è emersa la detenzione di documentazione di raccordo tra le aziende, del file riepilogativo dei pagamenti incrociati e delle chat con le indicazioni delle fatture da emettere. Accertata la natura fittizia dei rapporti, la consapevole produzione di documenti volti ad alterare la realtà conduce all’affermazione della responsabilità a titolo di dolo di entrambi i convenuti, con condanna solidale al risarcimento dell’intero danno e conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Nota della Redazione
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