Pensioni di reversibilità: obbligo di comunicazione reddituale e recupero dell’indebito (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 134 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di pensione di reversibilità è tenuto, in forza del combinato disposto degli artt. 86, comma 4, e 208 del d.P.R. n. 1092/1973, a comunicare tempestivamente all’INPS le variazioni reddituali intervenute mediante il modello RED. L’omissione di tale adempimento integra una responsabilità piena e non sanabile del pensionato, non assorbita dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria. Il mancato rispetto dell’obbligo non genera alcun affidamento tutelabile, non determina l’irripetibilità dell’indebito per il fluire del tempo e non fa decorrere il termine annuale di decadenza dell’azione di recupero. L’elemento soggettivo resta irrilevante, rilevando il solo dato oggettivo della mancata trasmissione del modello.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite, percepiva una pensione di reversibilità dal 2008 ed era altresì titolare di pensione diretta di insegnante e di altri redditi. L’INPS, applicando i limiti di cumulabilità della tabella F allegata alla legge n. 335/1995, accertava indebiti per complessivi Euro 88.077,85 relativi agli anni 2014-2017 e 2019, adottando cinque determinazioni di recupero e disponendo ritenute cautelative mensili di Euro 4.091,26.
Il giudizio, promosso davanti al Tribunale di Cagliari e dichiarato ivi carente di giurisdizione, giungeva in riassunzione davanti alla Corte dei Conti. La ricorrente invocava l’irripetibilità delle somme, la decadenza dell’Istituto, la buona fede e l’illegittimità di una trattenuta di Euro 808,01 non preceduta da provvedimento, contestando infine il superamento del quinto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dal rilievo che l’azione di recupero si fonda sull’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e che la controversia involge somme di assoluta non spettanza, per l’oggettivo e non contestato superamento dei limiti reddituali, senza margini di incertezza sulla debenza.
Richiamata la giurisprudenza contabile ormai consolidata (SS.RR. n. 4/QM/2008), la Corte afferma che la normativa impone al pensionato un obbligo tassativo di comunicazione reddituale, prodromico alla verifica annuale automatizzata dell’Istituto, basata sui dati del modello RED. La presentazione della dichiarazione fiscale non sostituisce tale adempimento, mirato a una finalità specifica. Ne deriva l’insussistenza di un affidamento tutelabile e il difetto delle condizioni di irripetibilità dell’indebito.
Nel caso concreto non risulta che la ricorrente abbia inviato i modelli RED per le annualità oggetto di recupero. Le determinazioni sono pertanto immuni da censure anche sul piano della decadenza: il termine annuale presuppone il rispetto dell’adempimento, integralmente disatteso, mentre l’acquisizione autonoma dei modelli fiscali presso l’Agenzia delle Entrate comporta tempi necessariamente più lunghi.
Quanto alla trattenuta di Euro 808,01, la sua legittimità è affermata sul rilievo che il giudizio non verte sul singolo atto ma sul rapporto pensionistico nella sua interezza. L’accertamento del superamento del limite legale al cumulo non richiede un provvedimento formale, traducendosi nell’adeguamento dell’assegno al valore percentuale imposto dalla legge.
L’eccezione sull’errata determinazione degli importi è respinta per difetto di riscontro probatorio, non potendo la doglianza assumere carattere meramente esplorativo. Il superamento del quinto è escluso: il limite va computato sugli elementi concreti del caso, e i redditi ulteriori della ricorrente compensano ampiamente le riduzioni e superano il parametro del minimo vitale ex art. 545 cod. proc. civ. Il ricorso è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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