Acquisizione societaria indiretta del Comune senza motivazione analitica ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 79 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte degli enti locali sono ammesse solo in presenza di esigenze eccezionali e di una motivazione analitica che ne dimostri la stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti il scrutinio di conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rinvio integralmente per relationem ad atti e documenti della società partecipata non integra l’obbligo motivazionale, che impone all’ente procedente di esplicitare le condizioni legittimanti e i profili di spesa dell’operazione. È illegittima, per contrasto con il TUSP e con l’art. 20, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, l’acquisizione autorizzata con generico riferimento al “rinforzamento industriale” della partecipata già affidataria in house del servizio, in assenza di un previo esperimento di procedure a evidenza pubblica.
Il Fatto
Un Comune, socio di una società a totale partecipazione pubblica locale affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha approvato con deliberazione consiliare l’autorizzazione all’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della stessa partecipata. L’operazione, definita “progetto di rinforzamento industriale”, era stata approvata dal consiglio di amministrazione della partecipata ed era finalizzata all’ingresso in un gruppo societario privato operante nella manutenzione di reti idriche e fognarie.
La deliberazione consiliare è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per il parere di conformità. La questione attiene alla verifica della completezza della motivazione analitica richiesta dalla legge e alla compatibilità dell’operazione con i vincoli di scopo e di attività, con la disciplina degli aiuti di Stato e con i parametri economico-finanziari.
La Motivazione della Corte
Per un verso, la Sezione ricorda che il TUSP funzionalizza la capacità negoziale della pubblica amministrazione allo scopo istituzionale: l’art. 4 introduce un vincolo di scopo e un vincolo di attività, mentre l’art. 5, comma 1, esige una motivazione che dia conto della necessità della società, delle ragioni e finalità della scelta, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 2 impone, inoltre, di dare atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
Nel caso esaminato, la deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra un singolo organismo societario e un gruppo composto da due società, una delle quali destinata a un’operazione di scissione parziale proporzionale. La motivazione è rinviata integralmente per relationem alla deliberazione del consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione allegata, senza che l’ente procedente esprima un autonomo apprezzamento. Secondo la Sezione, il rinvio non può limitarsi all’indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione.
Sul versante della concorrenza, l’acquisizione di organismi interamente posseduti da privati, senza previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica e senza una precedente direttiva dei soci pubblici alla partecipata, appare elusiva delle regole di gara e incoerente con il diritto eurounitario. La Sezione richiama l’art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP, che vieta il mantenimento di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre partecipate, e rileva che l’operazione può generare un ulteriore livello di delega incompatibile con la gestione unica del servizio idrico.
La Corte contesta, poi, la sostenibilità finanziaria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La delibera non indica l’ammontare del corrispettivo per l’acquisizione, né dà conto del debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi, né delle garanzie a tutela dell’acquirente. L’argomento del Comune secondo cui l’operazione non comporterebbe onere o rischio finanziario “tanto più trattandosi di cd. partecipazione indiretta” è reputato privo di valore sostanziale, poiché le risorse della partecipata in house restano pubbliche e funzionali al servizio. La Sezione ne trae la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
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